COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 1 marzo 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 26/ 2/2012 STELLA ROSSA NARDO – ANSPI N.S.FATIMA

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 1 marzo 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 26/ 2/2012 STELLA ROSSA NARDO - ANSPI N.S.FATIMA Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti ufficiali, rilevato - che il sig. MANCA CLAUDIO SALVATORE (06.11.1961), tesserato della A.S.D. STELLA ROSSA NARDO’, è stato squalificato fino al 17.11.2016, giusta C.U. n. 31 del 17.11.2011 e C.U. n. 34 del 09.12.2011; - che nonostante l'inutilizzabilità del ridetto calciatore, questi è stato schierato nel corso della gara del 26.02.2012 disputata dalla A.S.D. STELLA ROSSA NARDO’ contro la A.S.C.D. ANSPI FATIMA TALSANO e terminata col risultato di 2-0 in favore della prima; - che avendo schierato un calciatore in costanza di squalifica, la A.S.D. STELLA ROSSA NARDO’ ha violato il disposto di cui all'art. 17, comma 5, lett. a) C.G.S.; - che trattandosi di posizione irregolare di calciatore, questo Giudice è competente a deliberare d'ufficio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. artt. 46, comma 2, lett. a); 29, commi 7 e 8, tutto ciò rilevato, visto ed applicato il combinato disposto di cui agli artt. 46, comma 2, lett. a); 29, commi 7 e 8 lett. a; 17, comma 5, lett. a) C.G.S. DELIBERA di comminare d'ufficio alla A.S.D. STELLA ROSSA NARDO’ la punizione sportiva della perdita della gara col risultato di 0-3 in favore della A.S.C.D. ANSPI FATIMA TALSANO.
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