COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 1 marzo 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 25/ 2/2012 ATLETICO VIESTE – SAN GIOVANNI ROTONDO

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 1 marzo 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA DEL 25/ 2/2012 ATLETICO VIESTE - SAN GIOVANNI ROTONDO Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che: con preannuncio telegrafico seguito da tempestivo reclamo la società A.C. SAN GIOVANNI ROTONDO proponeva ricorso avverso l'omologazione del risultato della gara in oggetto ; in particolare, la reclamante deduceva che la società G.S. ATL. VIESTE aveva schierato in campo n. 4 calciatori nati prima del 1º gennaio 1993; constatato dal referto arbitrale che effettivamente la soc. G.S. ATL. VIESTE aveva schierato nella gara 4 calciatori "fuori quota" nati prima del 1º gennaio 1993, ossia LOPRIORE CARMINE(11.02.1992), CAVALIERE FRANCESCO(1.06.1992), LA TORRE SIMONE(10.02.1992), PAGLIALONGA GAETANO(03.09.1992); visto il Comunicato Ufficiale n. 25 del 27.10.2011 del Comitato Regionale Puglia, ed applicato l'art. 17, comma 5, C.G.S. DELIBERA di comminare alla società G.S. ATL. VIESTE la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3 in favore della A.C. SAN GIOVANNI ROTONDO Non addebitarsi la relativa tassa reclamo sul conto della reclamante stante l'accoglimento dello stesso.
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