COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 1 marzo 2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Gara: A.S.D. TAVIANO – A.S.D. GIOVANILE TIGGIANO del 12 Febbraio 2012. (Reclamo della A.S.D. TAVIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 700,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 16 Febbraio 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°53 del 1 marzo 2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Gara: A.S.D. TAVIANO – A.S.D. GIOVANILE TIGGIANO del 12 Febbraio 2012. (Reclamo della A.S.D. TAVIANO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 700,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 51 del 16 Febbraio 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; considerato che quanto dedotto dalla reclamante non trova conferma negli atti ufficiali; rilevato che la sanzione inflitta dal Primo Giudice appare adeguata ai fatti occorsi anche in applicazione delle recidiva specifica (persona estranea in campo e frasi minacciose e ingiuriose nei confronti dell’arbitro) P.Q.M. D E L I B E R A Respingere il reclamo proposto dalla società A.S.D. TAVIANO e per l’effetto addebitare la relativa tassa sul conto della società.
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