CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 2 del 27/02/2012 Sig. Sigg.ri Claudio Perruzza, Carmelo Anania e Paolo Zilli / Comitato Olimpico Nazionale Italiano e Centro Universitario Sportivo Italiano
CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 2 del 27/02/2012 Sig. Sigg.ri Claudio Perruzza, Carmelo Anania e Paolo Zilli / Comitato Olimpico Nazionale Italiano e Centro Universitario Sportivo Italiano
L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
composta da
dott. Riccardo Chieppa, Presidente,
dott. Alberto de Roberto,
dott. Giovanni Francesco Lo Turco, Relatore
prof. Roberto Pardolesi
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 1/2012, presentato in data 16-19 gennaio 2012 dai signori Claudio Perruzza, Carmelo Anania e Paolo Zilli contro il CONI e nei confronti del CUSI per l’annullamento, previo assenso di idonea misura cautelare, della deliberazione n. 375 del 25 ottobre 2011 con la quale la Giunta Nazionale del CONI ha disposto l’approvazione dello Statuto del CUSI; del provvedimento in data 14 maggio 2011 con il quale l’Assemblea Federale Straordinaria del CUSI ha deliberato il testo statutario sottoposto alla suddetta approvazione nonché, infine, per l’annullamento di ogni ulteriore atto anteriore, successivo ovvero comunque coordinato e/o connesso a quelli sopra indicati,
RITENUTO IN FATTO
Con ricorso in data 16 gennaio 2012, Claudio Perruzza, Carmelo Anania, e Paolo Zilli esponevano quanto segue.
Richiamate vicende relative all'impugnazione di una precedente disposizione di commissariamento del CUS di Roma, dichiarata inammissibile da questa Alta Corte, esponevano i ricorrenti che in data 14 maggio 2011 era stato deliberato (tenuto conto dei rilievi mossi dall'Autorità tutoria) il testo del nuovo Statuto del CUSI successivamente approvato dalla Giunta Nazionale del Coni (con deliberazione n. 375 del 25 ottobre 2011) che lo aveva ritenuto conforme “ai principi fondamentali degli Enti di promozione sportiva, ai principi di giustizia sportiva e alla vigente legislazione sportiva”.
Precisato ancora che, quali componenti del disciolto Consiglio Direttivo del CUS di Roma, erano stati sanzionati con un provvedimento di radiazione, e che quindi si trovavano “nella impellente necessità di attivare i rimedi impugnatori consentiti dalle regole endo associative (potendo vantare un interesse diretto e qualificato a sindacare le disposizioni introdotte al riguardo)”, detti ricorrenti rilevavano quanto segue.
Lo stesso Coni, cui era stato trasmesso preventivamente lo Statuto, aveva avvertito, con una nota a firma del Segretario Generale, che l'approvazione era subordinata all'applicazione “delle nuove disposizioni di legge, del nuovo Statuto Coni e dei principi fondamentali emanati dal Consiglio Nazionale”. Specificamente, con riferimento agli Organi e strutture federali, era stato precisato che “per l'amministrazione della Giustizia...si dovranno prevedere due distinti organi eletti dall'Assemblea Federale”.
Per contro il testo dell'art. 25 dello Statuto, poi approvato dal Coni, aveva previsto che l'elezione dei componenti degli organi di giustizia fosse di competenza non dell'Assemblea ma del Consiglio federale, organo investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Ciò posto, deducevano i ricorrenti che il principio fondamentale della separazione dei poteri, richiamato dallo stesso Coni all'attenzione del Cusi (nella fase propedeutica di controllo del Testo), imponeva che detti componenti fossero eletti dall'Assemblea degli Associati e non già dall'Organo investito dell'Amministrazione.
In definitiva il Coni, Ente di vigilanza, aveva consentito che fosse trasgredito detto principio fondamentale, e che quindi non risultasse assicurata né la terzietà, né l'indipendenza degli organi di giustizia, garanzia indubbiamente necessaria “per qualsiasi consorzio federativo operante in ambito sportivo”.
Chiarito quanto sopra, i ricorrenti evocavano innanzi a questa Corte il Coni ed il Cusi chiedendo, previa concessione di idonea misura cautelare, l'annullamento della deliberazione n. 375 del 25 ottobre 2011 con la quale la Giunta nazionale del Coni aveva approvato lo Statuto del Cusi e del precedente provvedimento 14 maggio 2011 con il quale era stato deliberato il testo statutario.
Il Coni, costituitosi, ha chiesto che il ricorso venisse dichiarato inammissibile giacché mancava del necessario requisito dell'attualità: il pregiudizio (in ipotesi astratta derivante dall'atto amministrativo) sarebbe stato meramente eventuale e quindi non idoneo ad arrecare una lesione nella sfera giuridica dei ricorrenti.
Peraltro, rileva il Coni, non può affermarsi con certezza che dalle modalità di elezione (non di nomina come viene erroneamente affermato) dell'organo deputato alle funzioni disciplinari deriverebbe “una presunzione di non indipendenza e di non terzietà”.
Comunque, rileva il Coni, i ricorrenti avrebbero dovuto preventivamente esperire i rimedi previsti nello Statuto del CUS Roma. Pertanto, non essendo stata esperita la filiera dei procedimenti endo associativi, il ricorso non risulterebbe comunque ammissibile né sarebbe consentito a questa Corte, ancor prima di un’eventuale applicazione delle norme statutarie contestate, procedere ad un'astratta interpretazione della normativa basandosi su mere presunzioni.
Il ricorso, secondo il Coni, non sarebbe fondato neppure nel merito giacché “nei confronti degli enti di promozione sportiva, stante la peculiarità degli stessi in funzione della varietà e peculiarità delle attività svolte (non sempre di carattere esclusivamente sportivo), sussiste un margine di elasticità che consente, in alcuni casi, di privilegiare comunque le scelte, ancorché non del tutto ortodosse, operate dall'Assemblea”.
Peraltro, aggiunge il Coni, l'elezione da parte del Consiglio federale, di un organo collegiale di giustizia non violerebbe nella specie i principi di terzietà e di indipendenza anche perché i componenti eletti sarebbero comunque indipendenti da detto organo di amministrazione.
Rileva infine il Coni che le censure dei ricorrenti fanno riferimento a un solo comma di un solo articolo (art. 25, punto 2, lettera r); pertanto la richiesta di annullamento avrebbe dovuto essere limitata a detta disposizione (concernente l'elezione dei componenti degli organi di giustizia) e non coinvolgere l'intero statuto.
Anche il Cusi, costituitosi, ha chiesto preliminarmente che fosse dichiarata l'incompetenza di questa Corte a conoscere di controversie che contrappongono un ente di promozione sportiva a soggetti affiliati o tesserati giacché:
- lo statuto di detto Ente non contiene un espresso e specifico riferimento all'art. 12, comma 2, dello statuto Coni e all'art.12 del Regolamento relativo agli Enti di promozione sportiva;
- non trattasi inoltre di diritti indisponibili né di questione di notevole rilevanza per l'ordinamento sportivo nazionale; né é stata esaurita la filiera dei previsti rimedi endo associativi.
In via preliminare subordinata, il Cusi ha chiesto in breve che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso:
- per litispendenza con altro gravame proposto dai ricorrenti al Tar;
- inoltre per esser stato proposto un ricorso soltanto in via condizionale;
- e ancora per tardività; per difetto di attuale lesività; perché in definitiva era stata chiesta alla Corte la mera indicazione di quale fosse il rimedio da esperire concretamente; per difetto di attualità del ricorso, non essendo stato peraltro impugnato anche il provvedimento di esclusione dei ricorrenti dal Cus.
Nel merito, il Cusi ha chiesto che il ricorso venisse respinto giacché, contrariamente a quanto affermato dai ricorrenti, lo Statuto in esame garantisce terzietà, imparzialità e indipendenza degli organi di giustizia.
All'udienza collegiale del 13 febbraio 2012 i procuratori delle parti, illustrate ampiamente le rispettive tesi, si riportavano alle conclusioni già formulate.
DIRITTO
Rileva preliminarmente il convenuto Cusi che, con riferimento a quanto previsto dall'art. 12, comma 2, dello Statuto del Coni e dall'art 12 del Regolamento degli Enti di promozione sportiva, adottato con deliberazione del Consiglio Nazionale del 17 dicembre 2010, n. 1427, mancherebbe, nel caso di specie, il recepimento di dette norme indispensabile per la configurabilità della giurisdizione di questa Corte. Tale rilievo non viene ovviamente condiviso dai ricorrenti.
Occorre pertanto in primis domandarsi se sussista, o non, la competenza (rectius: potestas judicandi) di questa Alta Corte giacché l'eventuale esclusione avrebbe effetto assorbente di qualsiasi altra eccezione di rito o di merito.
La risposta é negativa.
Osserva la Corte che, in virtù di quanto disposto dai citati articoli 12, comma 2, dello Statuto e 12 del Regolamento degli Enti di promozione sportiva (adottato con deliberazione Consiglio Nazionale del Coni in data 17 dicembre 2010 n. 1427), la giurisdizione dell'Alta Corte e del Tribunale sportivo si può ora applicare, nei confronti di detti Enti, soltanto se espressamente prevista nei rispettivi Statuti.
Di conseguenza l'avere il Coni, Ente titolare dello specifico potere normativo, introdotto detta modifica nel Regolamento degli Enti di promozione sportiva, rende definitivamente chiaro il significato della dibattuta (in passato) questione interpretativa dell'espressione contenuta nell' art. 12 dello Statuto: risulta ora delimitata l'inderogabilità degli organismi di giustizia del Coni per detti Enti, in ragione della loro peculiarità rispetto agli altri Enti che hanno come finalità essenziale la pratica di specifici sport.
Gli Enti di promozione sportiva hanno la facoltà di aderire a detta giurisdizione. In mancanza di tale adesione, che deve risultare dall'esplicita volontà in tal senso manifestata dall'Assemblea in sede di approvazione dello Statuto (cfr. decisione n. 7 del 10 marzo 2011), la giurisdizione degli Organismi giustiziali del Coni non può essere applicata.
Ne discende nel caso di specie che deve escludersi la potestas judicandi di questa Alta Corte giacché, come accennato, lo Statuto del Cusi non contiene alcun richiamo alle citate norme (articoli 12, comma secondo, dello Statuto Coni e 12 del Regolamento degli Enti di promozione sportiva), ma si limita soltanto a indicare e statuire la regolamentazione dei propri organi di giustizia endo associativi.
Nel caso di specie peraltro non risulta (cfr. narrativa) che sia stata esaurita, prima del ricorso a questa Corte (ultimo grado della Giustizia sportiva), la filiera dei previsti rimedi endo associativi (condizione di ammissibilità del giudizio). Ove si potesse prescindere (ipotesi denegata da questo Collegio) dal difetto di competenza surriferito, dovrebbe comunque essere rilevata tale ulteriore ipotesi di inammissibilità della domanda.
Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile.
Ogni altra domanda, eccezione o deduzione rimane assorbita o deve considerarsi respinta. Sussistono giusti motivi (comportamento positivo delle parti in sede processuale) sia per dichiarare interamente compensate le spese fra tutte le parti, sia per concedere al ricorrente la remissione in termini per proporre i rimedi giustiziali previsti dall'ordinamento sportivo.
P.Q.M.
L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA
DICHIARA inammissibile il ricorso per difetto di competenza dell’Alta Corte, impregiudicati i rimedi esperibili avanti alla giustizia sportiva;
SPESE interamente compensate;
DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 13 febbraio 2012.
Il Presidente Il Relatore
F.to Riccardo Chieppa F.to Giovanni Francesco Lo Turco
Il Segretario
F.to Alvio La Face
Depositato in Roma il 27 febbraio 2012.
F.to Alvio La Face
