CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 1 del 27/02/2012 Ricusazione Presidente Armando Pozzi proposta dal Sig. Giuseppe Signori nel procedimento introdotto dinanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport

CONI – Alta Corte di Giustizia Sportiva - Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it – Decisione n. 1 del 27/02/2012 Ricusazione Presidente Armando Pozzi proposta dal Sig. Giuseppe Signori nel procedimento introdotto dinanzi al Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA composta da dott. Riccardo Chieppa, Presidente, dott. Giovanni Francesco Lo Turco prof. Roberto Pardolesi, Relatore, ha pronunciato la seguente DECISIONE nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 3/2012 relativo alla istanza di ricusazione del Presidente Armando Pozzi proposta dal sig. Giuseppe Signori nel procedimento introdotto dinanzi al TNAS con il ricorso n. 2145 del 15 settembre 2011, FATTO Nell’ambito del procedimento arbitrale Giuseppe Signori/FIGC, introdotto innanzi al Tribunale Nazionale di arbitrato per lo sport (TNAS) con ricorso del 15 settembre 2011, è stata sollevata innanzi a questa Corte, ai sensi dell’art. 18 Codice dei giudizi innanzi al TNAS, istanza di ricusazione nei confronti del dott. Armando Pozzi, presidente del collegio deputato ad amministrare la controversia. La difesa di Giuseppe Signori rileva la sussistenza di una causa di incompatibilità (non precisamente indicata se non con riferimento, in udienza, ai nn. 4 e 5 dell’art. 815 c.p.c, e presupponendo una lettura a maglie allargate della disposizione) consistente nel fatto che il dott. Pozzi è stato nominato dalla FIGC arbitro in due procedimenti –Vincenzo Sommese/FIGC, lodo pubblicato in data 21 dicembre 2011, e Ascoli Calcio 1898 S.p.a./FIGC, lodo pubblicato in data 6 dicembre 2011- analoghi a quello oggi sommesso alla valutazione del collegio dal lui presieduto. L’analogia consisterebbe nel fatto che si tratta, nei due casi evocati come in quello odierno, di procedimenti aventi ad oggetto l’impugnazione di pronunce riconducibili alla vicenda (nota come “Calcioscommesse”) riguardante il reato di frode sportiva, condizionamento dei risultati di partite di calcio e l’effettuazione di scommesse ad opera di alcuni tesserati FIGC e soggetti appartenenti all’ordinamento federale. Tale circostanza alimenterebbe dubbi e perplessità in ordine all’effettiva equidistanza del dott. Pozzi rispetto alle parti; dubbi acuiti dal fatto che la decisione impugnata, per il fatto di comportare l’irrogazione della massima sanzione sportiva, impone la più spiccata esigenza di terzietà dei componenti del collegio arbitrale. Con ordinanza in data 13 febbraio 2012, n. 19, comunicata anche alle parti del procedimento a quo, il Presidente dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva ha fissato udienza per la Camera di consiglio per il 21 febbraio 2012, disponendo che copia dell’istanza di ricusazione fosse trasmessa al dott. Pozzi. La FIGC, per mezzo del proprio difensore, presentava deduzioni in ordine all’inammissibilità e, in subordine, al rigetto dell’istanza di ricusazione. La legittimità di tale atto veniva contestata dal difensore di Giuseppe Signori, che chiedeva ne fosse dichiarata l’inammissibilità/irricevibilità, per essere la deducente estranea al procedimento di ricusazione, che si svolgerebbe fra la parte istante e l’arbitro ricusato. L’udienza si è tenuta il giorno 21 febbraio 2012, alle ore 16.00. Hanno parlato per Giuseppe Signori l’avv. Giuliano Boschetti, per la FIGC l’avv. Luigi Medugno. DIRITTO Va preliminarmente disattesa l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla parte istante avverso la partecipazione della FIGC al procedimento di ricusazione. L’orientamento ormai condiviso da giurisprudenza e dottrina riconosce al procedimento di ricusazione natura giurisdizionale, sulla base del diritto soggettivo di ciascuna parte al giudice imparziale, sì che detto procedimento accede a quello principale e si svolge tra le stesse parti. Per converso, va accolta l’eccezione di inammissibilità per tardività dell’istanza di ricusazione. Il comma 2 dell’art. 18 del Codice TNAS dispone, infatti, che l’istanza vada presentata entro tre giorni dal’acquisizione, in capo alla parte, della conoscenza dei fatti posti a base della ricusazione. Nella presente circostanza, detti fatti consistono nella pubblicazioni dei lodi in esito a procedimenti cui ha partecipato, in qualità di arbitro di fiducia della FIGC, il dott. Pozzi. Come riconosciuto dalla parte istante e asseverato dalla segreteria del TNAS, il lodo Sommese è stato pubblicato sul sito del CONI il 21 dicembre 2011 e il lodo Ascoli Calcio il 6 dicembre 2011, date a far tempo dalle quali le ragioni addotte per la ricusazione dovevano ritenersi conoscibili. L’istanza di ricusazione, che reca la data del 9 febbraio 2012, risulta pertanto irricevibile per intempestività. In ogni caso, anche a prescindere dalla sua tardività, l’istanza non individua alcuno dei motivi tassativamente indicati dall’art. 815 c.p.c., come novellato nel 2006, per la ricusazione dell’arbitro. Il fatto che un componente del collegio abbia partecipato a procedure analoghe –specie nell’ambito di procedimenti arbitrali amministrati, come nel caso del TNAS, in cui il novero degli arbitri è predefinito e necessariamente ristretto, sì che la loro multipla presenza in procedimenti distinti, ancorché afferenti ad una complessa indagine di frode sportiva, riguardante differenti concrete fattispecie, appare inevitabile, senza che ciò valga a mettere in discussione la loro terzietà rispetto alle parti, anche in presenza di designazioni multiple- non integra il motivo di ricusazione di cui al n. 5 della disposizione, che presuppone l’esistenza di rapporti di tipo patrimoniale o professionale con una delle parti (e tanto meno di quello previsto dal n. 4 della stessa, posto che i procedimenti cui si fa riferimento non comportano sovrapposizioni di persone o circostanze). P.Q.M. L’ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA RIGETTA l’istanza. Sussistono valide ragioni (comportamento processuale delle parti) per la compensazione integrale delle spese. DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica. Così deciso in Roma, nella sede del CONI, il 13 febbraio 2012. Il Presidente Il Relatore F.to Riccardo Chieppa F.to Roberto Pardolesi Il Segretario F.to Alvio La Face Depositato in Roma il 27 febbraio 2012. F.to Alvio La Face
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it