CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 febbraio 2012 promosso da: Sig. Marco Paoloni / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 27 febbraio 2012 promosso da: Sig. Marco Paoloni / Federazione Italiana Giuoco Calcio
Il Collegio Arbitrale composto da:
Avv. Marcello de Luca Tamajo Presidente
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini Arbitro
Prof. Avv. Massimo Zaccheo Arbitro
riunito in conferenza personale in Roma data 27 febbraio 2012 ha deliberato all’unanimità il seguente
LODO
nel procedimento arbitrale promosso da:
MARCO PAOLONI, rapp.to e difeso dagli avv.ti Luca Curatti, Emanuela Di Paolo e Paolo Rodella ed elettivamente dom.to in Roma alla via Giuseppe Ferrari n. 4 presso lo studio di quest’ultimo
-ricorrentecontro
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, in persona del Presidente, dott. Giancarlo Abete, rapp.ta e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente dom.ta presso il loro studio in Roma alla via Panama n. 58 -resistente-
* * *
FATTO E SVOLGIMENTO DELL’ARBITRATO
Con istanza di arbitrato del 16.9.2011, prot. n. 2153, il sig. Paoloni ha dedotto che:
- a seguito di un’inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Cremona in ordine ad una presunta associazione a delinquere dedita ad attività illecite finalizzate al reato di frode sportiva, il Procuratore Federale ha, a sua volta, svolto un’indagine;
- all’esito di tale indagine, con l’atto di deferimento, gli è stata contestata la partecipazione, insieme ad altri soggetti, all’associazione di cui all’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva al fine di commettere illeciti in violazione dell’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva;
- la Commissione Disciplinare Nazionale gli ha comminato la sanzione della squalifica di 5 anni con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della FIGC;
- questa sanzione è stata confermata dalla Corte di Giustizia Federale che, con il Comunicato Ufficiale n. 30 del 19.8.2011, ha respinto il ricorso proposto avverso la decisione di primo grado.
Tutto ciò premesso, il sig. Paoloni ha chiesto, con riferimento all’incolpazione ex art. 9 C.G.S., in via preliminare, di dichiararla inammissibile e/o improcedibile e comunque di rigettarla, perché assolutamente infondata in fatto ed in diritto, con il conseguente suo proscioglimento; in relazione agli addebiti di cui all’art. 7 C.G.S., ha chiesto il loro rigetto e, quindi, il proscioglimento dalle relative incolpazioni. In via subordinata, infine, ha chiesto l’irrogazione di una sanzione più blanda.
Con memoria del 4.10.2011, prot. n. 2344, la Federazione Italiana Giuoco Calcio ha integralmente contestato le avverse deduzioni ed ha quindi concluso per il rigetto del ricorso.
Successivamente, allorché la Corte di Giustizia Federale ha reso note le motivazioni del provvedimento impugnato con l’istanza arbitrale, il sig. Paoloni, con atto del 19.10.2011, prot. n. 2449, ad integrazione della detta istanza, ha presentato dei “motivi aggiunti”.
In data 24.10.2011 si è tenuta la prima udienza all’esito della quale il Collegio – dopo aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione e dopo aver concesso, su istanza delle parti, termine fino al 14.11.2011 per l’articolazione delle richieste istruttorie e fino al 30.11.2011 per il deposito di memorie e repliche sulle istanze istruttorie – si è riservato. In tale udienza, inoltre, le parti hanno autorizzato il Collegio a prorogare il termine di pronuncia del lodo fino alla data del 29.2.2012.
Nel rispetto del primo e del secondo termine, entrambe le parti hanno depositato le rispettive istanze e memorie.
Con ordinanza del 4.1.2012, prot. n. 32, il Collegio, a scioglimento della riserva assunta il 24.10.2011, ha acquisito la documentazione prodotta dal sig. Paoloni unitamente alla memoria depositata il 14.11.2011 perché di formazione successiva rispetto al momento dell’insaturazione del giudizio arbitrale ed ha rigettato tutte le altre richieste, fissando l’udienza di discussione per la data del 26.1.2012.
In tale udienza, dopo un’articolata discussione, il Collegio si è riservato per la decisione.
MOTIVI
L’istanza di arbitrato è infondata e pertanto viene rigettata.
1. Il sig. Paoloni, in primo luogo, lamenta la compressione del suo diritto di difesa nell’ambito dei procedimenti endofederali in quanto avrebbe avuto a disposizione termini strettissimi sia per la redazione della memoria difensiva di primo grado, sia per la predisposizione dell’appello, sia, infine, per la discussione orale.
Orbene, anche se il ricorrente si limita a denunciare ciò senza inferirne alcuna conseguenza in ordine alla regolarità dei giudizi domestici, il Collegio ritiene opportuno sottolineare che tali giudizi si sono svolti secondo le norme che disciplinano l’iter procedimentale e, dunque, nel pieno rispetto del diritto di difesa dell’incolpato.
2. Le più rilevanti censure mosse dal ricorrente nei confronti del provvedimento impugnato sono relative alla mancanza di prove in ordine al comportamento attribuitogli, non potendosi considerare tali le intercettazioni telefoniche alla stregua delle quali sono stati adottati, dapprima, il deferimento e, poi, le decisioni della Commissione Disciplinare Nazionale e della Corte di Giustizia Federale.
Due sono in particolare i rilievi effettuati dal sig. Paoloni: le intercettazioni telefoniche non sarebbero ammissibili ai sensi dell’art. 270 c.p.p.; in ogni caso, il loro contenuto non sarebbe idoneo a dimostrare la colpevolezza del ricorrente.
2.1. Per quanto riguarda il primo rilievo, è agevole replicare con l’ormai copiosa giurisprudenza degli organi giudicanti del CONI (Camera di Conciliazione e Arbitrato e Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport), secondo cui l’art. 270 c.p.p. (“I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l’accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l’arresto in flagranza”)
esprime un principio valido nel solo ambito del processo penale, la cui applicazione non è dunque estendibile ad altri procedimenti e, in particolare, a quelli disciplinari (cfr., per tutti, lodo “A. Della Valle/FIGC” del 27 marzo 2007).
Pertanto, “le intercettazioni telefoniche . . . raccolte nel processo penale sono utilizzabili in sede di procedimento disciplinare a carico di soggetti appartenenti all’ordinamento sportivo: l’eventuale inutilizzabilità di dette intercettazioni nell’ambito processuale penale non può spiegare effetti oltre tale ambito, in conformità al principio di libera utilizzazione degli elementi di prova acquisiti in procedimenti diversi, che opera in assenza di un principio di tipicità degli stessi mezzi di prova” (così lodo “Sommese/FIGC” del 21 dicembre 2011).
D’altronde, se, a giudizio della Suprema Corte (Cass., 15.6.2007, n. 29688), le intercettazioni disposte in altro procedimento penale in corso possono essere acquisite da altro giudice in distinto processo, a maggior ragione la regola vale per i procedimenti e processi appartenenti ad ordinamenti separati ed autonomi, come quello sportivo.
2.2. Quanto poi al secondo rilievo, va detto che, in realtà, il contenuto delle intercettazioni telefoniche di cui trattasi è talmente chiaro ed evidente da dimostrare senza alcun dubbio la responsabilità del sig. Paoloni nella commissione dei fatti ascrittigli e nella reiterazione delle gravissime condotte illecite.
3. A questo punto è il caso di ricordare che il ricorrente è stato sanzionato per la violazione degli artt. 7, 1° comma (“Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo”) e 9, 1° comma (“Quando tre o più soggetti tenuti all’osservanza delle norme e degli atti federali si associano allo scopo di commettere illeciti si applicano, per ciò solo, le sanzioni . . .”) del Codice di Giustizia Sportiva.
3.1. Per quanto riguarda la violazione di tale ultima disposizione, a dire del sig. Paoloni, la fattispecie associativa non è configurabile per una serie di ragioni:
- perché la sua partecipazione non sarebbe stata volontaria, con adesione consapevole al disegno comune ed ai reciproci vantaggi, bensì indotta e comunque “subita” al fine di sfuggire ai ricatti ed alle minacce dei sigg.ri Pirani ed Erodiani;
- perché non conosceva e non avrebbe mai avuto alcun contatto con gli utenti finali (gli scommettitori);
- perché, in ogni caso, mancherebbe il requisito numerico (3 o più persone), in quanto tra i soggetti che, secondo la Corte di Giustizia Federale, facevano parte dell’associazione, egli, in realtà, aveva rapporti con il solo sig. Erodiani, mentre non aveva alcuna relazione con le altre persone o comunque non si relazionava con esse da molto tempo.
La prospettazione non è assolutamente condivisibile perché dal complessivo materiale probatorio emerge con assoluta certezza la partecipazione del ricorrente all’associazione finalizzata alla commissione di illeciti, a nulla rilevando la definizione del ruolo specificamente espletato dal sig. Paoloni e le ragioni che lo hanno indotto a partecipare. Ed infatti, anche la giurisprudenza penale, chiamata a pronunziarsi sulla figura del “partecipe” al reato associativo, ha affermato che ciò che conta è soltanto l’“obiettività della sua condotta, onde verificare se essa sia o meno rilevatrice, alla stregua della logica e della comune esperienza, di una adesione che, nei fatti, si sia comunque realizzata” (Cass., 9 dicembre 1993, n. 11307); ed ancora:
“La partecipazione, infatti, per sua stessa natura, può realizzarsi nei modi più vari, la cui specificazione non è richiesta dalla norma incriminatrice . . .” (Cass., 18 marzo 1992, n. 3214).
Tali principi possono pacificamente esportarsi al caso de quo anche perché è innegabile che la fattispecie prevista e sanzionata dall’art. 9 del Codice di Giustizia Sportiva è modellata sulla falsariga dell’art. 416 c.p. Se, dunque, ciò che rileva è l’oggettività della condotta, ne consegue che la conoscenza, da parte del Paoloni, degli scommettitori è elemento assolutamente neutro ai fini della configurabilità della fattispecie associativa.
Per quanto concerne, infine, il requisito numerico di tale fattispecie, occorre rilevare, da un lato, che il ricorrente aveva frequenti contatti, tesi all’alterazione del risultato sportivo, non solo con il sig. Erodiani, ma anche con alcuni calciatori (ad esempio, il sig. Micolucci ed il sig. Sommese); dall’altro, che, comunque, tutti questi soggetti avevano rapporti l’un con l’altro, di guisa che, complessivamente, erano certamente coinvolte più di tre persone.
3.2. Venendo ora alla violazione dell’art. 7 del Codice di Giustizia Sportiva, è opportuno – prima di analizzare più dettagliatamente gli specifici comportamenti posti in essere dal sig. Paoloni, che integrano gli estremi della fattispecie ivi sanzionata – soffermarsi brevemente sulla portata di tale disposizione. Dal suo tenore letterale, come visto, si evince che è sufficiente il compimento di “atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara”, a prescindere dal verificarsi dell’evento dannoso.
Mutuando la terminologia del diritto penale, si tratterebbe di un “reato di attentato” o “a consumazione anticipata” che dir si voglia: detto diversamente, il tentativo di illecito sportivo è equiparato all’illecito consumato.
4. In relazione agli specifici episodi oggetto del deferimento e della conseguente condanna in ambito domestico, va detto che da una complessiva ed oggettiva lettura delle intercettazioni telefoniche riguardanti le nove partite oggetto dell’indagine emerge in tutta la sua chiarezza la reiterata illiceità delle condotte poste in essere dal sig. Paoloni. Del resto, il contenuto delle intercettazioni telefoniche ha trovato puntuale riscontro nelle dichiarazioni rese dai soggetti coinvolti nell’inchiesta sia agli organi della giustizia statale che a quelli della giustizia sportiva, finendo così col fornire indizi univoci, precisi e concordanti in ordine alla responsabilità del sig. Paoloni.
Orbene, senza voler entrare ancora una volta nell’analitico esame delle singole intercettazioni telefoniche, qui di seguito è sufficiente riportarne soltanto qualche breve stralcio a mero titolo di esempio:
- nel corso di una telefonata tra Erodiani e Pirani, i due, parlando della partita Monza/Cremonese e riferendosi al Paoloni, dicono che questi “col Monza un po’ . . . ci fece recuperare”;
- in una delle tante telefonate intervenute tra Erodiani e Paoloni prima della partita Benevento/Viareggio il primo chiede al secondo se “. . . ce la facciamo a fare l’over .
. .” e quest’ultimo risponde: “si, si, si”. La risposta all’ulteriore domanda dell’Erodiani è “si lo fanno loro . . . lo fanno loro poi ci penso io pure . . . no ho fatto tutto ieri ci ho parlato già io”. Dopo la partita, conseguito il risultato illecito, Erodiani invia al Paoloni un messaggio telefonico del seguente tenore: “mi hanno garantito che i soldi li avrai . . . se domani mattina non ti mandano i 3000 te li mando io x non farti saltare . . . questa volta x me hai ragione e farò di tutto x farti avere sino all’ultimo centesimo”.
Come innanzi sottolineato, il contenuto delle conversazioni telefoniche è stato confermato sia nell’ambito dell’inchiesta penale, sia nell’ambito di quella federale ;
anche in questo caso, solo per fare un esempio, è opportuno riportare qualche brano delle dichiarazioni rese dagli indagati agli inquirenti:
- sentito dal Procuratore Federale, il sig. Erodiani, in merito alla partita Monza/Cremonese, ha dichiarato: “Paoloni in relazione ad altre gare, tra cui Monza-Cremonese del 21.11.2010, mi disse che con lui aveva con sé, per manipolare i
risultati, i compagni di squadra Gervasoni, Stefani e Cremonesi . . .e che doveva dare 15.000 a tre calciatori del Monza, ma non ne fece i nomi. In quell’occasione il goal del pareggio del Monza fu segnato su un macroscopico errore di Paoloni al 93’”;
- ancora Erodiani al Procuratore Federale su Taranto/Benevento: “la gara TARANTO – BENEVENTO fu fatta da PAOLONI con la partecipazione di due calciatori per parte, ma non mi disse quali. La gara ebbe la sovvenzione del gruppo degli zingari . . . Le scommesse erano sull’over e l’obiettivo fu raggiunto perché finì 3-1”.
Insomma, l’attività espletata dal sig. Paoloni nel tentativo di alterare i risultati delle gare sulle quali si è incentrata l’indagine è consistita nelle condotte più svariate ed è dimostrata da molteplici elementi di prova quali:
- i ripetuti contatti telefonici con Erodiani, spesso intervenuti anche prima e dopo lo svolgimento delle partite da “aggiustare”;
- le consistenti somme messegli a disposizione per effettuare lo scommesse;
- le conversazioni telefoniche con alcuni calciatori;
- le continue richieste di denaro rivolte all’Erodiani;
- l’errore volontariamente commesso al termine della gara Monza/Cremonese (cfr. telefonata del 12/2/2011 intercorsa tra Erodiani e Pirani, nel corso della quale il primo ricorda che “col Monza . . . se l’è messa lui dentro”);
- le ricariche della sua carta PostePay effettuate dall’Erodiani.
Tutti i predetti elementi consentono di affermare la piena responsabilità del sig. Paoloni, tanto più che, con riferimento al regime probatorio dell’illecito sportivo, la giurisprudenza di questo Tribunale ha a più riprese sostenuto che, per sancire la colpevolezza del soggetto deferito, non è necessaria la prova piena (cioè, secondo il modello processual-penalistico, oltre ogni ragionevole dubbio), essendo, al contrario, sufficiente che essa emerga secondo una valutazione in termini di probabilità e non di certezza vera e propria (così, tra gli altri, lodo “Marschalek/FIP” del 14 gennaio 2010).
In tale quadro, dunque, le giustificazioni addotte, peraltro tutte ex post, dal Paoloni (e cioè l’aver contratto la malattia del gioco d’azzardo, l’essere stato fatto oggetto di minacce e l’aver millantato conoscenze nel modo del calcio, ingannando, di fatto, i suoi sodali per sfuggire a tali minacce) appaiono del tutto irrilevanti oltre che incredibili ed in ogni caso sono rimaste mere affermazioni indimostrate.
4.1. Per quanto riguarda la propensione patologica al gioco d’azzardo, è appena il caso di sottolineare che tale condizione non può assurgere ad elemento idoneo ad escludere o affievolire le capacità e le facoltà volitive: e ciò neppure nell’ipotesi in cui il sig. Paoloni avesse offerto una prova oltremodo rigorosa, dimostrando, in ordine ai singoli episodi che gli sono stati contestati, di aver agito sempre sotto l’irrefrenabile impulso del gioco d’azzardo. Il ricorrente, invece, si è semplicemente limitato a dedurre (comprovandolo con la documentazione acquisita agli atti) di avere iniziato un percorso terapeutico presso una struttura pubblica (il SerT di Civitavecchia) ed una privata (il Centro Accoglienza La Rupe).
In proposito, tuttavia, vale anche la pena ricordare che la Suprema Corte - in una fattispecie riguardante il licenziamento di un portalettere che, con continuità, si era indebitamente appropriato di somme riscosse al momento della consegna di
materiale postale gravato da assegno - ha affermato: “La forte spinta al gioco d’azzardo, anche ammesso che abbia assunto dimensioni patologiche, non può giustificare l’appropriazione del danaro . . . trattandosi di comportamento autonomo rispetto all’impulso a giocare d’azzardo, pur se finalizzato a soddisfare questa esigenza” (Cass., 21.3.2008, n. 7650). Sulla scia di tale autorevole precedente, mutatis mutandis, è allora ben possibile sostenere che le condotte poste in essere dal Paoloni non possono essere affatto giustificabili dalla forte spinta al gioco delle scommesse, neppure ove questa avesse assunto carattere patologico.
4.2. Quanto alle minacce – alcune, peraltro, subite dopo il compimento dei fatti addebitati, e quindi anch’esse inidonee a dimostrare che il ricorrente si trovasse nella condizione di non poter esercitare un controllo efficace sulla propria volontà – stupisce che, in una simile situazione, il sig. Paoloni, preoccupato per la sua incolumità e per quella della sua famiglia, non si sia immediatamente attivato per denunziare la vicenda e coloro che lo minacciavano.
Ad ogni modo, nel corso di una delle tante telefonate intercettate, Paoloni ha negato di aver subito minacce dall’Erodiani, circostanza, questa, che, peraltro, la Corte di Giustizia Federale ha giustamente posto nel dovuto rilievo.
5. Alla luce di tutte le considerazioni fin qui svolte, è di tutta evidenza che il comportamento del ricorrente ha inferto un vulnus insanabile allo sport ed ai valori di lealtà, correttezza e sano agonismo cui deve essere improntata ogni competizione sportiva.
La vicenda umana del sig. Paoloni, pur se dolorosa, non può mitigare l’estrema gravità della propria condotta che, oltre ad alterare l’andamento fisiologico delle gare, ha avuto, innegabilmente, un impatto devastante e diseducativo sia sui protagonisti delle competizioni, sia sui fruitori dello spettacolo sportivo.
Un soggetto che si è macchiato di una colpa così grave (quale, per l’appunto, quella di brigare reiteratamente per combinare i risultati delle partite al fine di conseguire un qualche profitto) non può continuare a far parte dell’ordinamento federale, avendo il suo comportamento costituito la negazione più assoluta dei valori dello sport e lo svilimento della competizione.
Tutto ciò induce ad esprimere, secondo l’id quod plerumque accidit, un giudizio prognostico negativo sulla possibilità che in futuro il ricorrente ritorni ad essere un soggetto affidabile dal punto di vista dell’etica sportiva. Ed in tale ottica anche la richiesta, formulata dalla parte istante in via subordinata, di una riduzione della sanzione non può trovare accoglimento: infatti, una volta acclarata l’effettiva e reiterata commissione dei fatti contestati, appare evidente che la sola sanzione applicabile sia quella massima prevista dall’ordinamento.
Il Collegio, pertanto, ritiene di dover confermare la sanzione inflitta al sig. Paoloni nell’ambito dei giudizi endofederali.
6. Le spese di lite e quelle di funzionamento del Collegio Arbitrale seguono la soccombenza e vengono liquidate, rispettivamente, in complessive €. 2.000,00 (duemila/00), maggiorate di IVA e CAP, ed €. 6.000,00 (seimila/00), col vincolo della solidarietà, anch’esse maggiorate di IVA e CAP.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunziando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
a. rigetta integralmente l’istanza di arbitrato del sig. Marco Paoloni;
b. pone a carico del ricorrente il pagamento delle spese di giudizio in favore della Federazione Italiana Giuoco Calcio, liquidate come in parte motiva;
c. pone a carico del ricorrente il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati come in parte motiva, col vincolo della solidarietà;
d. pone a carico del ricorrente il pagamento dei diritti amministrativi per il T.N.A.S.;
e. dichiara incamerati dal T.N.A.S. i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deliberato all’unanimità in data 27 febbraio 2012 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
F.to Marcello de Luca Tamajo
F.to Tommaso Edoardo Frosini
F.to Massimo Zaccheo
