LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DEL 27 febbraio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DEL 27 febbraio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM Il Giudice Sportivo, ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax alle ore 12.17 odierne) circa la condotta tenuta al 32° del secondo tempo dal calciatore Pirlo Andrea (Soc. Juventus) nei confronti del calciatore Van Bommel Mark (Soc. Milan); acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e documentale; osserva: le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, il calciatore bianco-nero, mentre avanzava in possesso del pallone nella zona centrale del campo, veniva contrastato nell’azione dal calciatore rosso-nero, che lo affiancava. In tale frangente, lo juventino allargava ripetutamente il braccio destro, colpendo (e spingendo) al petto l’avversario, con l’evidente intento di vanificarne l’intervento. Il calciatore milanista cadeva al suolo e si rialzava immediatamente, mentre l’azione proseguiva. Nessun provvedimento veniva adottato dall’Arbitro il quale, come precisato su richiesta di questo Ufficio (e-mail delle ore 16.11 odierne), “non aveva visto” l’episodio in esame. Ritiene questo Giudice che il gesto (ovvero i gesti) del calciatore Pirlo, per la dinamica del movimento, la zona del corpo attinta ed il contesto agonistico non integri in alcun modo gli estremi di quella “condotta violenta” sanzionabile ex art. 35, n. 1.3 CGS salva, ovviamente, la valutazione circa la conformità regolamentare di tale comportamento, di esclusiva competenza del Direttore di gara. P.Q.M. delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio nei confronti del calciatore Pirlo Andrea (Soc. Juventus).
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