LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DEL 27 febbraio 2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.legaseriea.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 164 DEL 27 febbraio 2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO SERIE A TIM
Il Giudice Sportivo,
ricevuta dal Procuratore federale rituale segnalazione ex art. 35, 1.3, CGS (pervenuta a mezzo fax
alle ore 12.18 odierne) circa la condotta tenuta al 39° del secondo tempo dal calciatore Muntari
Sulley (Soc. Milan) nei confronti del calciatore Lichtsteiner Stephan (Soc. Juventus);
acquisite ed esaminate le relative immagini televisive (Sky), di piena garanzia tecnica e
documentale;
osserva:
le immagini televisive documentano che, nelle circostanze segnalate, nel corso di un’azione
offensiva della squadra rosso-nera, i due calciatori, nell’area di rigore bianco-nera, davano inizio
ad un prolungato “corpo a corpo” con reciproche trattenute e divincolamenti, manate e spinte, ai
limiti (e oltre…) del Regolamento.
Al termine del “contrasto”, Muntari, sottraendosi ad una trattenuta (ennesima..), colpiva con una
(ennesima…) manata al capo l’antagonista juventino che cadeva al suolo.
L’Arbitro non interveniva in alcun modo, né durante né al termine della “colluttazione”, in
quanto, come precisato su richiesta di questo Ufficio (e-mail delle ore 16.11 odierne) “non aveva
visto” l’episodio.
Questo Giudice ritiene che il comportamento tenuto dal Muntari sarebbe stato decisamente
meritevole di opportuna sanzione disciplinare qualora fosse stato “visto” dal Direttore di gara, ma
ritiene anche che, considerato l’acceso contesto agonistico e la dinamica dei convulsi movimenti
di entrambi i protagonisti, non sussista una prova certa circa quell’intenzionalità lesiva, che
integra gli estremi della “condotta violenta” sanzionabile ex art. 35, n. 1.3 CGS .
P.Q.M.
delibera, in relazione alla segnalazione del Procuratore federale, di non adottare alcun
provvedimento sanzionatorio nei confronti del calciatore Muntari Sulley (Soc. Milan).