LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 85/TB DEL 29 FEBBRAIO 2012 DECISIONI DEL GOIUDICE SPORTIVO C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E ” D. B E R R E T T I ” GARA ANDRIA BAT – LATINA DEL 4.2.2012 (Com. Uff. n. 73/TB dell’ 8.2.2012)
LEGA PRO – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-pro.com e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 85/TB DEL 29 FEBBRAIO 2012
DECISIONI DEL GOIUDICE SPORTIVO C A M P I O N A T O N A Z I O N A L E " D. B E R R E T T I "
GARA ANDRIA BAT - LATINA DEL 4.2.2012 (Com. Uff. n. 73/TB dell’ 8.2.2012)
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali e sciogliendo la riserva di cui al Com. Uff. n. 73/TB del’ 8.2.20112,
o s s e r v a
- che la gara in oggetto non si è disputata per il mancato arrivo della società Latina;
- che tale ultima società ha fatto pervenire a questo ufficio una attestazione della polizia stradale dalla quale emerge il divieto di circolazione per il tratto autostradale da percorrere per raggiungere la città di Andria riferito a mezzi di trasporto superiori a 75 quintali;
- che pertanto deve ritenersi accertata la causa di forza maggiore.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di rimettere gli atti alla Lega Pro, per la determinazione della data di recupero della gara.
GARA PRO VERCELLI – RENATE DELL’ 11.2.2012 2012 E RECLAMO SOCIETA’ PRO VERCELLI (Com. Uff. n. 76/TB del 15.2.2012)
- Il Giudice Sportivo,
- letti gli atti ufficiali ed il reclamo proposto dalla società Pro Vercelli in ordine alla regolarità in oggetto,
o s s e r v a
- che con reclamo presentato nei termini ai sensi dell’art. 29/4 C.G.S. la società Pro Vercelli richiedeva la ripetizione della gara per “errore tecnico” in quanto la società Renate “seppure per una frazione di gioco” avrebbe partecipato con 12 calciatori nei minuti compresi fra il 40’ e 43’ minuto del secondo tempo di gara, a seguito di sostituzione del calciatore n.11 Durante Davide con il calciatore n. 13 Cassoni Andrea della società Renate;
- che l’arbitro con supplemento di rapporto ha confermato il regolare svolgimento delle procedure di sostituzione, in particolare il n. 11 Durante Davide (Renate) usciva al 43’ del 2° tempo dal terreno di gioco e si dirigeva verso gli spogliatoi sotto il controllo visivo della terna arbitrale “ senza interferire nel gioco nella maniera più assoluta”;
- che pertanto dagli atti ufficiali non si rileva alcun elemento che possa confermare la tesi della reclamante.
- Tutto ciò premesso,
d e l i b e r a
- di respingere il reclamo come sopra proposto dalla società Pro Vercelli, confermando il risultato della gara acquisito in campo (Pro Vercelli 1 – Renate 2).
- La tassa va addebitata.
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