LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 140 del 17/02/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 7) RICORSO DEL CALCIATORE Guido Roberto FERRILLI/S.S.D.SANTEGIDIESE
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 140 del 17/02/12
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
7) RICORSO DEL CALCIATORE Guido Roberto FERRILLI/S.S.D.SANTEGIDIESE
Con Racc.A.R. in data 05/01/2012 il sig.Guido Roberto FERRILLI, proponeva ricorso a questa
Commissione esponendo di aver concluso con la Società S.S.D.SANTEGIDIESE CALCIO, un accordo economico
prevedente il compenso lordo di €.5.400,00 relativamente alla Stagione Sportiva 2010/11.
Si rileva preliminarmente che al ricorso non è stata allegata la ricevuta in originale della Racc.A.R. inviata alla
Società l’attestazione del versamento della tassa reclamo di €.50,00 (così come previsto dall’art.21 bis del
Regolamento L.N.D.)
P.Q.M
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. dichiara inammissibile il reclamo proposto dal
Sig.Guido Roberto FERRILLI, nei confronti della Società S.S.D.SANTEGIDIESE CALCIO, per violazione
dell’art.21 bis del Regolamento L.N.D.