COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DEL 07/03/2012 Delibera della Commissione Territoriale RECLAMO n.97 della Società A.S. VIRTUS VILLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.107 del 23.2.2012 (squalifica del calciatore GANGEMI Pasquale per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DEL 07/03/2012 Delibera della Commissione Territoriale RECLAMO n.97 della Società A.S. VIRTUS VILLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.107 del 23.2.2012 (squalifica del calciatore GANGEMI Pasquale per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che dal rapporto del direttore di gara è incontrovertibilmente emerso che il Calciatore Gangemi Pasquale, a fine gara, si è reso responsabile di comportamento violento nei confronti di un avversario; che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua ed adeguata; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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