COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DEL 07/03/2012 Delibera della Commissione Territoriale RECLAMO n.98 della Società F.C.D. ROMBIOLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al C.U. n.46 del 9.2.2012 (punizione sportiva della perdita della gara Comprensorio CapoVaticano – Rombiolese del 5.2.2012 con il punteggio di 0-3; squalifica del Capitano MONTELEONE Gianluca fino al 08 FEBBRAIO 2014 in luogo dell’autore materiale non individuato della violenza in danno dell’arbitro).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 113 DEL 07/03/2012
Delibera della Commissione Territoriale
RECLAMO n.98 della Società F.C.D. ROMBIOLESE
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al C.U. n.46 del
9.2.2012 (punizione sportiva della perdita della gara Comprensorio CapoVaticano – Rombiolese del 5.2.2012 con il punteggio
di 0-3; squalifica del Capitano MONTELEONE Gianluca fino al 08 FEBBRAIO 2014 in luogo dell’autore materiale non
individuato della violenza in danno dell’arbitro).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentiti il difensore della reclamante e l’arbitro a chiarimento;
considerato che il reclamo è inammissibile ai sensi dell’art.33 C.G.S. perché sottoscritto dal Presidente della Soc.Rombiolese, sig.
Ferraro Nicola, inibito con delibera del Giudice Sportivo Territoriale della delegazione Provinciale di Vibo Valentia, pubblicata sul
C.U.n.44. per il periodo dal 2.2.2012 al 22.02.2012;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
Considerato che la Soc. Rombiolese ha allegato al reclamo dichiarazione del calciatore Gulla Francesco con la quale lo stesso si è
dichiarato autore dell’atto di violenza nei confronti del direttore di gara, dispone rimettersi gli atti al Giudice Sportivo Territoriale della
Delegazione Provinciale di Vibo Valentia, per quanto di competenza.
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