COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 08 Marzo 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 83. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PRO PAGANI – GARA PRO PAGANI I ATLETICO BOSCO DEL 18.02.2012 – PROMOZIONE.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 84 del 08 Marzo 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
83. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PRO PAGANI – GARA PRO PAGANI I ATLETICO BOSCO
DEL 18.02.2012 – PROMOZIONE.
La C.D.T., letto il reclamo proposto dalla società Pro Pagani avverso la sanzione della squalifica a
carico del calciatore Schettino Giovanni; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che
aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza
dell’atto di impugnazione. Invero, da un’attenta lettura del referto arbitrale e dalla valutazione del
reclamo, sulla base anche della costante giurisprudenza di questa C.D.T., deve ridursi a tre giornate
la squalifica a carico del nominato calciatore, al fine della proporzionalità rispetto all’effettiva gravità
del comportamento del calciatore nella circostanza. P.Q.M.
DELIBERA
in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Pro Pagani, di ridurre a tre
giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Schettino Giovanni; nulla dispone in
ordine alla tassa reclamo, non versata.
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