COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 08 Marzo 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 83. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PRO PAGANI – GARA PRO PAGANI I ATLETICO BOSCO DEL 18.02.2012 – PROMOZIONE.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 08 Marzo 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 83. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO PRO PAGANI – GARA PRO PAGANI I ATLETICO BOSCO DEL 18.02.2012 – PROMOZIONE. La C.D.T., letto il reclamo proposto dalla società Pro Pagani avverso la sanzione della squalifica a carico del calciatore Schettino Giovanni; sentita, nella persona del suo delegato, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; visti gli atti ufficiali, rileva la parziale fondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, da un’attenta lettura del referto arbitrale e dalla valutazione del reclamo, sulla base anche della costante giurisprudenza di questa C.D.T., deve ridursi a tre giornate la squalifica a carico del nominato calciatore, al fine della proporzionalità rispetto all’effettiva gravità del comportamento del calciatore nella circostanza. P.Q.M. DELIBERA in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Pro Pagani, di ridurre a tre giornate di gara la squalifica a carico del calciatore Schettino Giovanni; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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