COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 08 Marzo 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 84. DELIBERA C.D.T – RECLAMO MANZONI CALCIO – GARA MANZONI CALCIO / REAL ROVIGLIANO 2009 DELL’11.02.2012 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 84 del 08 Marzo 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 84. DELIBERA C.D.T – RECLAMO MANZONI CALCIO – GARA MANZONI CALCIO / REAL ROVIGLIANO 2009 DELL’11.02.2012 – 2^ CAT. La C.D.T, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo; sentita, nella persona del suo rappresentante, la società, che aveva presentato rituale richiesta di audizione; ascoltato l’arbitro a chiarimenti, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, questa C.D.T. ritiene che l’episodio in esame (colpo violento ed obiettivamente al di fuori di ogni canone di civiltà, inferto dal calciatore Piscopo Luca ad un calciatore avversario) sia di assoluta gravità, a maggior ragione considerato che esso ha dato luogo ad una rissa generale. Al riguardo, non può essere di certo invocata a parziale giustificazione la circostanza che, successivamente al suo grave gesto, il nominato calciatore sia stato a sua volta colpito dai tesserati della società ospitata. Quanto alla richiesta di ripetizione della gara, essa non può trovare accoglimento, in quanto non solo deve tenersi conto che l’episodio, che ha configurato la scaturigine della rissa generale e la conseguenziale sospensione definitiva della gara (addirittura, al 21’ del primo tempo), non può che farsi risalire proprio alla società reclamante, ma deve anche valutarsi che il direttore di gara ha specificato, anche in sede di audizione, non solo che, come già precisato, la sospensione definitiva della gara è stata originata, per l’appunto, dal comportamento del calciatore Piscopo Luca, ma anche che le due società erano, sul campo, concordi con la sua determinazione di sospendere in via definitiva la gara e che la rissa aveva avuto termine solo in ragione del successivo arrivo, sul campo di gioco, delle Forze dell’ordine pubblico. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Manzoni Calcio; di disporre l’addebito della tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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