COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 02/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 62 – Reclamo GSD Olimpic Prà Palmaro avverso la squalifica del calciatore Michael Reina per tre giornate. Gara Olimpic Prà Palmaro – Figenpa Concordia del 19 febbraio 2012 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 44 del 23 febbraio 2012 D.P. Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 49 del 02/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 62 – Reclamo GSD Olimpic Prà Palmaro avverso la squalifica del calciatore Michael Reina per tre giornate. Gara Olimpic Prà Palmaro – Figenpa Concordia del 19 febbraio 2012 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 44 del 23 febbraio 2012 D.P. Genova. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo con cui la società GSD Olimpic Prà Palmaro si è opposta al provvedimento di squalifica dal calciatore Michael Reina, reo d’avere sferrato un pugno ad un avversario; atteso che la reclamante chiede una riduzione della squalifica perché il gesto è la conseguenza d’una reazione ad una spinta subita dall’avversario e comunque il pugno non è stato violento; presa visione degli atti ufficiali dai quali non emergono circostanze attenuanti che possano giustificare una riduzione della squalifica del calciatore; considerato che per la fattispecie (condotta violenta) il C.G.S. all’art. 19 punto 4 lett. b. prevede la sanzione minima della squalifica per tre giornate; per questi motivi respinge il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
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