CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 gennaio 2012 promosso da: F.C. Esperia Viareggio Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 20 gennaio 2012 promosso da: F.C. Esperia Viareggio Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio
I L C O L L E G I O A R B I T R A L E
Prof. Avv. Luigi Fumagalli Presidente
Prof. Avv. Ferruccio Auletta Arbitro
Avv. Aurelio Vessichelli Arbitro
nominato ai sensi dell’art. 6, comma 3 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di
Arbitrato per lo Sport
riunito in conferenza personale in Roma, presso la sede dell’arbitrato, in data 20 gennaio 2012 ha
deliberato all’unanimità il seguente
L O D O A R B I T R A L E
nel procedimento di arbitrato n. 546 promosso (con istanza prot. n. 2453 del 19 ottobre 2011) da:
F.C. Esperia Viareggio s.r.l., con sede in Viareggio, via Trento 1, in persona del suo legale
rappresentante pro tempore, sig. Giuseppe Vannucchi, rappresentata e difesa dagli avv.ti Eduardo
Chiacchio, Cristiano Baroni, Giovanni Paolo Giannecchini e Michele Cozzone, ed elettivamente
domiciliata nello studio dell’avv. Chiacchio in Napoli, Centro Direzionale, Isola A/7, come da
delega in calce alla istanza di arbitrato
ricorrente
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri 14, in persona del
suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa
dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Roma, via Panama 58, giusta delega in calce alla memoria di costituzione
resistente
* * * * * * * * *
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
A. Le parti
1. La società F.C. Esperia Viareggio S.r.l. (il “Viareggio” o la “Ricorrente”) è una società di
calcio professionistico attualmente militante nel campionato di Lega Pro 1a Divisione.
2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) (la “FIGC” o la “Resistente”),
associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport
del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana.
Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o
organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia.
B. La controversia tra le parti
3. A seguito di indagini svolte dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona,
avente ad oggetto un’ipotesi di associazione per delinquere ed episodi di scommesse su partite di
calcio e di frode in manifestazioni sportive, la Procura Federale presso la FIGC, ottenuta copia degli
atti, svolgeva un’autonoma attività di indagini conclusa con il deferimento, in data 25 luglio 2011,
di svariati tesserati e delle società di appartenenza, per rispondere dinnanzi agli organi federali di
giustizia sportiva delle violazioni disciplinari loro imputate.
4. Per quanto qui rileva, le indagini svolte portavano la Procura Federale ad ipotizzare la
commissione di un illecito finalizzato ad alterare il risultato dell’incontro Benevento – Viareggio
del 13 febbraio 2011 (la “Partita”), e dunque a disporre il deferimento, tra gli altri, della Ricorrente
per responsabilità presunta discendente da “l’illecito sportivo commesso a suo vantaggio da persone
ad essa estranee”.
5. Con decisione pubblicata nel C.U. n. 13/CDN del 10 agosto 2011 la Commissione
Disciplinare Nazionale della FIGC (la “CDN”), ritenuta la commissione dell’illecito ipotizzato dalla
Procura Federale, affermava la responsabilità dei soggetti deferiti, infliggendo alla Ricorrente, a
titolo di responsabilità presunta, la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da
scontare nella stagione sportiva 2011/2012.
6. Contro tale decisione il Viareggio (così come, con separati atti, molti dei soggetti sanzionati)
proponeva appello alla Corte di Giustizia Federale (la “CGF”).
7. Con decisione pubblicata dapprima nel solo dispositivo il 19 agosto 2011 (C.U. n. 030/CGF)
e poi in forma integrale il 19 settembre 2011 (C.U. 043/CGF) (la “Decisione”), la CGF disattendeva
tutte le censure sollevate dalla odierna Ricorrente e confermava la sanzione irrogata.
C. Il procedimento arbitrale
C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato
8. Con istanza in data 18 ottobre 2011, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
(il “TNAS”) ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di
Arbitrato per lo Sport (il “Codice TNAS”), la Ricorrente dava avvio al presente arbitrato,
invocando la clausola compromissoria recata dall’art. 30, comma 3 dello Statuto della FIGC e
chiedendo, in riforma della Decisione, l’annullamento della sanzione da questa irrogata.
9. Nella stessa istanza di arbitrato, la Ricorrente designava quale arbitro il prof. avv. Ferruccio
Auletta.
10. Con memoria datata 4 novembre 2011, la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così
avviato, chiedendo il rigetto del reclamo proposto dall’odierna Ricorrente, in quanto ritenuto
irricevibile e, comunque, infondato.
11. Nella memoria di costituzione, la Resistente nominava quale arbitro l’avv. Aurelio
Vessichelli.
12. Gli arbitri designati dalle parti nominavano quale Presidente del Collegio Arbitrale il prof.
avv. Luigi Fumagalli, che in data 8 novembre 2011 accettava l’incarico.
13. Il 1° dicembre 2011 si teneva in Roma la prima udienza di discussione della controversia.
Rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, il Collegio disponeva la prosecuzione del
giudizio, concedendo termini alla Ricorrente per il deposito di memoria e alla Resistente per il
deposito di replica.
14. All’udienza del 20 gennaio 2011, fissata per la discussione, le parti illustravano le rispettive
posizioni, riportandosi alle memorie depositate nei termini assegnati. I legali della Ricorrente
producevano copia della classifica finale del campionato.
15. All’esito dell’udienza, il Collegio si riservava.
C.2 Le domande delle parti
a. Le domande del Viareggio
16. La Ricorrente, nella propria istanza di arbitrato, ha chiesto al Collegio Arbitrale di
“annullare la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella stagione
sportiva 2011/2012, irrogata nei confronti della società F.C. Esperia Viareggio s.r.l. dalla Corte di
Giustizia Federale con delibera assunta nella riunione del 19 agosto 2011 ex C.U. n. 30/CGF e
pubblicata con le motivazioni sul C.U. n. 43/CGF del 19 settembre 2011”.
b. Le domande della FIGC
17. Nella propria memoria di costituzione, la FIGC ha chiesto che “l’istanza avversaria venga
dichiarata inammissibile ovvero, in subordine, respinta perché infondata nel merito”.
C.3 La posizione delle parti
a. La posizione del Viareggio
18. Preliminarmente, la Resistente ribadisce la tempestività del proprio ricorso, in quanto
depositato nel termine di 30 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione delle motivazioni della
Decisione. Invero, secondo la Ricorrente, che richiama in proposito precedenti decisioni di organi
arbitrali TNAS, il termine decadenziale di cui all’art. 10 del Codice TNAS va computato dalla
pubblicazione dei motivi della decisione da impugnare e non, invece, dalla data di pubblicazione del
mero dispositivo (ferma restando la facoltà – ma non l’obbligo – per la parte di presentare la propria
istanza anche prima della conoscenza integrale della delibera, sulla base del mero dispositivo).
19. Nel merito, a sostegno della propria richiesta di annullamento della sanzione subita, la
Ricorrente contesta che vi siano i presupposti per l’affermazione a suo carico di una responsabilità
presunta. In particolare, il Viareggio nega la sussistenza degli elementi oggettivi (commissione, da
parte di estranei alla società, di un illecito a suo vantaggio) e soggettivi (la consapevolezza da parte
della società della realizzazione dell’illecito), costitutivi della fattispecie prevista dall’art. 4, comma
5 del Codice di giustizia sportiva della FIGC (il “CGS”).
20. Per ciò che riguarda l’elemento oggettivo, la Ricorrente ritiene che le prove raccolte non
permettano di desumere la realizzazione dell’illecito, ma, al più, la volontà da parte di soggetti
estranei alla società di realizzarlo, volontà che, tuttavia, si è fermata al momento ideativo. In questo
senso, la Ricorrente ritiene che l’affermazione, recata nel deferimento, relativa alla circostanza che
“… tutti i soggetti della vicenda fanno riferimento alla partecipazione di tesserati” del Viareggio
all’illecito sia contraddetta dalla ritenuta mancanza di prove in merito alla partecipazione di questi
al medesimo illecito. In realtà, secondo la ricostruzione del Viareggio, tutte le prove raccolte
escludono la partecipazione all’illecito di tesserati della Ricorrente.
21. Secondo il Viareggio, poi, non sarebbe neppure provato che l’illecito, se anche
effettivamente realizzato e non rimasto al mero stato di progetto, sia stato effettivamente posto in
essere dal soggetto – correttamente indicato come “estraneo alla società” – identificato dalle
indagini come suo realizzatore in relazione alla Partita, ossia il sig. Parlato. Al contrario, secondo il
Viareggio, le prove raccolte dimostrerebbero che questi non avrebbe avuto alcuna possibilità di
alterare tanto la Partita quanto qualunque altra gara, non avendo alcuna influenza sul Viareggio o su
suoi giocatori.
22. Infine, secondo la Ricorrente, non sarebbe stato neppure provato che l’illecito (se anche
effettivamente commesso) sia stato commesso a favore del Viareggio. Al contrario, le prove
raccolte dimostrerebbero che esso era stato preordinato a danno della società, in quanto mirava a
procurare la sconfitta del Viareggio a favore del Benevento o, comunque, alla realizzazione di un
c.d. “OVER”, ovvero una scommessa relativa al numero di gol segnati per partita, rimanendo
irrilevante l’esito della stessa, a favore dell’una o dell’altra squadra. Poiché è provato che la
scommessa aveva ad oggetto la realizzazione di un “OVER” con almeno tre reti segnate (senza
alcuna importanza per chi vinceva), il Viareggio afferma che non si può ritenere che l’illecito sia
stato commesso a suo vantaggio. Inoltre, secondo la Ricorrente, se anche ci fosse stato un contatto
con i giocatori del Viareggio, questo sarebbe stato logicamente finalizzato a persuaderli a far tenere
un atteggiamento in campo volto a far perdere la propria squadra, in quanto l’alterazione del
risultato da parte dei giocatori di una squadra può realizzarsi solo attraverso un atteggiamento
passivo. Né, a parere della Ricorrente, costituisce elemento di prova di un “vantaggio” che sarebbe
derivato al Viareggio il fatto che la Partita sia terminata con un pareggio per 2-2, in quanto tale
risultato realizzato era contrario a quello ipotizzato nelle conversazioni telefoniche intercettate
(sconfitta del Viareggio) e semmai proverebbe che l’illecito sportivo progettato non si sarebbe, in
concreto, realizzato.
23. In definitiva, non essendo provata né l’effettiva commissione dell’illecito, né la sua
realizzazione da parte del soggetto (estraneo alla società) indicato come realizzatore dell’illecito,
verrebbe meno il presupposto oggettivo della responsabilità addebita al Viareggio.
24. Secondo la Ricorrente, poi, mancherebbe anche la prova dell’elemento soggettivo
dell’illecito, ossia la partecipazione e conoscenza dell’illecito da parte della società.
25. Infatti, le prove raccolte dimostrerebbero che l’unico soggetto coinvolto nell’illecito per la
Partita, il sig. Parlato, aveva tenuto all’oscuro la società di quanto progettato (fra l’altro a suo
svantaggio). D’altra parte, secondo la Ricorrente, se il Viareggio avesse avuto conoscenza del
progetto di terzi ad esso estranei volto ad alterare a suo svantaggio il risultato di una gara, avrebbe
avuto tutto l’interesse a denunciare la combine. La mancata denuncia prova la circostanza che il
Viareggio nulla sapeva.
26. In ogni caso, secondo la Ricorrente, gli elementi di prova raccolti sono tali da giustificare
quanto meno la sua assoluzione con formula dubitativa, in considerazione dell’incertezza delle
risultanze processuali. Sostiene il Viareggio, infatti, che ai fini di una condanna per responsabilità
sportiva, il grado di prova richiesto è quello della colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio, e
tale principio deve applicarsi anche alla responsabilità presunta. Inoltre, secondo la giurisprudenza
TNAS, la prova liberatoria (della non conoscenza dell’illecito da parte della società) non deve
necessariamente avere i requisiti della certezza.
b. La posizione della FIGC
27. La FIGC si oppone al ricorso del Viareggio, deducendone inammissibilità e infondatezza.
28. Preliminarmente, infatti, la Resistente eccepisce l’inammissibilità del ricorso, per essere
stato proposto oltre il termine perentorio di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione del dispositivo
della Decisione. Secondo la FIGC, la tempestività del ricorso va infatti valutata con riferimento alla
data della decisione del reclamo, a nulla rilevando in proposito la data di pubblicazione delle
motivazioni. A siffatto riguardo, la FIGC, pur dichiarandosi consapevole dell’esistenza di
orientamenti non univoci nella giurisprudenza TNAS, afferma che sul punto debba farsi riferimento
alla posizione del Consiglio di Stato, il quale ha da tempo aderito all’opinione secondo la quale il
dies a quo del termine di impugnazione vada identificato nel momento in cui il destinatario dell’atto
è posto nella condizione di cogliere la portata lesiva del provvedimento che intende contestare. Non
è pertanto necessaria la conoscenza integrale dell’atto, essendo sufficiente la percezione degli effetti
negativi del decisum.
29. Nel merito, comunque, la Resistente ritiene che il ricorso sia infondato e vada respinto, in
quanto nel caso in esame risultano accertati tutti gli elementi oggettivi costitutivi della fattispecie
(ossia a. la commissione di un illecito sportivo, b. il vantaggio della società, c. l’opera di soggetti a
questa estranei), mentre non è stata provata la circostanza soggettiva (impeditiva dell’insorgere
della responsabilità presunta) dell’estraneità del Viareggio.
30. Sotto il profilo oggettivo, infatti, ad avviso della FIGC, le intercettazioni telefoniche raccolte
confermano tanto la commissione dell’illecito, quanto la circostanza che esso è stato posto in essere
da parte di soggetti estranei alla Ricorrente. Secondo la Resistente, inoltre, è provato che l’illecito è
stato commesso a vantaggio del Viareggio, poiché il risultato di pareggio della Partita ha consentito
alla squadra di ottenere un importante punto in classifica. Il fatto, poi, che la scommessa
riguardasse un “OVER” nulla toglie al fatto che il risultato concreto sia stato a favore del Viareggio.
Secondo la Resistente, infatti, il vantaggio va misurato ex post, essendo irrilevante la concreta
finalità perseguita dall’autore che, essendo estraneo, per definizione persegue interessi propri, non
necessariamente a vantaggio della società. Quindi, la responsabilità presunta è collegata non alle
intenzioni dell’autore, ma alla concreta proficuità degli effetti.
31. A fronte di ciò, secondo la Resistente, il Viareggio non ha fornito la prova della sua totale
estraneità alla vicenda o, comunque, di essere totalmente all’oscuro di essa, neppure nei termini del
ragionevole dubbio. Invero, l’assenza di rapporti fra il sig. Parlato e il Viareggio, a parere della
Resistente, lungi dal provare l’estraneità all’illecito o l’ignoranza della Ricorrente, costituisce un
elemento della fattispecie della responsabilità presunta (ossia che l’illecito sia stato posto in essere
da un estraneo, sul quale la società non ha, né può avere, alcun controllo). Del pari, non costituisce
prova liberatoria per il Viareggio l’asserito interesse della squadra a denunciare una combine a suo
sfavore, posto che, al contrario di quanto affermato dalla Ricorrente, l’illecito ha prodotto a suo
vantaggio. Inoltre, il Viareggio avrebbe potuto decidere di non denunciare la combine, non potendo
sapere ex ante che l’illecito non coinvolgeva i propri giocatori, dei quali avrebbe dovuto rispondere
a titolo di responsabilità oggettiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A. Sulla tempestività del ricorso
1. Il primo profilo che il Collegio Arbitrale deve analizzare attiene all’eccezione, proposta
dalla FIGC, tesa ad ottenere la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto
proposto oltre il termine stabilito dall’art. 10 del Codice TNAS, computato dalla data di
comunicazione del dispositivo della Decisione.
2. L’art. 10 [Modalità e termini di comunicazione dell’istanza arbitrale alla controparte] del
Codice TNAS così prevede:
“1. L’istanza arbitrale è trasmessa alla controparte a cura dell’istante nel termine di trenta
giorni decorrenti dalla data di cui al successivo comma 4.
2. Le modalità di trasmissione sono libere, ma grava sull’istante l’onere della prova del
ricevimento da parte del destinatario.
3. L’istanza, completa di tutti gli elementi di cui all’articolo 9, può essere trasmessa, nel rispetto
dei termini di cui al comma 4, anche via fax o posta elettronica.
4. Il termine di cui ai commi 1 e 3 decorre dalla data nella quale alla parte istante è stata data
comunicazione della decisione o è maturato, dopo la diffida di cui all’articolo 5, comma 2, il
termine per l’adozione di tale pronuncia. Se non è previsto il ricorso alle Federazioni, alle
Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva il termine decorre dalla data in cui
l’istante ha avuto conoscenza dei fatti che hanno dato luogo alla controversia”.
3. In base all’art. 10 del Codice TNAS, dunque, il termine per la proposizione dell’istanza di
arbitrato decorre “dalla data nella quale alla parte istante è stata data comunicazione della
decisione”. La questione che si pone in questo arbitrato consiste pertanto nella verifica se la
pubblicazione del dispositivo della Decisione abbia fatto decorrere il termine, scaduto trenta giorni
dopo, ovvero se questo termine sia decorso dalla pubblicazione della Decisione completa della
motivazione. Nel primo caso l’istanza di arbitrato sarebbe tardiva; nel secondo caso, invece,
sarebbe tempestiva; in ogni caso assumendo la natura perentoria del termine in realtà non
esplicitamente sanzionato come tale.
4. Il Collegio Arbitrale nota come sul punto si sia formato nell’attuale sistema TNAS un
orientamento ormai consolidato, secondo cui il dies a quo, da cui decorre il termine stabilito a pena
di decadenza dall’art. 10 del Codice TNAS, ossia la “data nella quale alla parte istante è stata data
comunicazione della decisione”, sia quello in cui il ricorrente ha avuto notizia della decisione
completa della motivazione (lodo 21 ottobre 2009, Pasqualin e D’Amico c. FIGC), mentre “nei
confronti del dispositivo si esercita una facoltà, non un onere di impugnazione” (lodo 14 maggio
2009, Setten e Treviso c. FIGC). Siffatta giurisprudenza si è formata sulla base della
considerazione che solo nel momento di pubblicazione della decisione nel suo testo integrale si
conclude l’iter formativo della volontà disciplinare della federazione nei confronti del soggetto ad
essa sottoposto; e dunque solo in quel momento il ricorrente può avere piena cognizione degli
elementi di fatto e di diritto assunti dall’ente sportivo a sostegno della sanzione. Ciò non impedisce,
invero, al ricorrente di proporre ricorso immediato, avverso il solo dispositivo, laddove da questo
derivi un effetto immediatamente lesivo, per eventualmente ottenerne la sospensione. Ma tale
possibilità, offerta al ricorrente, non implica peraltro che il ricorso debba necessariamente essere
proposto in termini decorrenti dalla conoscenza del dispositivo.
5. A siffatto indirizzo anche questo Collegio ritiene di aderire. Invero, la “decisione” sta al
dispositivo come il tutto a una parte. Né connettere l’onere alla prima e una facoltà al secondo
appare a-sistematico, come prova la risalente previsione dell’art. 433, secondo comma c.p.c.
6. Il Collegio nota infatti come i precedenti contrari, affermati nel sistema della Camera di
Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (la “CCA”: cfr. i lodi dell’11 marzo 2008, Pieroni c. FIGC, e
del 31 luglio 2008, Cialona c. FIGC) facessero riferimento a regole differenti rispetto a quelle del
Codice TNAS, per le quali la decorrenza del termine era legata alla “data di conoscenza del fatto o
dell’atto da cui trae origine la controversia” (art. 5, comma 1 del Regolamento di conciliazione e
arbitrato della CCA), ben potendo questa essere legata al “fatto” della pronuncia del dispositivo ed
essendo posta in riferimento ad una fase di conciliazione per il cui esperimento la articolazione di
censure basate sulla conoscenza del contenuto integrale della decisione non appariva essere
elemento essenziale.
7. Né contro tale orientamento interpretativo può essere fatto valere il pur autorevole indirizzo
espresso dalla giurisprudenza amministrativa (in particolare nella pronuncia del TAR Lazio, sez.
III-ter, n, 2801/2005, nel caso Guardiola c. FIGC), il quale ha avuto ad oggetto l’interpretazione di
regole diverse da quelle poste dal Codice TNAS, alle quali esclusivamente va fatto riferimento per
definire la tempestività della domanda introduttiva di un arbitrato da esse regolato.
8. In conclusione, il Collegio ritiene che l’eccezione di inammissibilità proposta dalla FIGC
non possa essere accolta, poiché l’istanza di arbitrato è stata tempestivamente proposta.
B. Sul merito
9. La Ricorrente contesta, nel merito, la Decisione che ha ritenuto, confermando la pronuncia
della CDN, la sua “responsabilità presunta” per l’illecito organizzato in relazione alla Partita e ha
inflitto la penalizzazione di un punto in classifica da scontare nella stagione sportiva 2011/2012. La
correttezza della Decisione è invece difesa dalla FIGC, che ne chiede la conferma.
10. Oggetto della controversia tra le parti è dunque la sussistenza di una “responsabilità
presunta” in capo alla Ricorrente.
11. L’istituto della “responsabilità presunta” è previsto dal comma 5 dell’art. 4 [Responsabilità
delle società] CGS in questi termini:
“Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone
a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la
società non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato”.
12. Dunque, in virtù di siffatta disposizione
i. sono elementi cumulativamente costitutivi della “responsabilità presunta” di una società
• la commissione di un illecito sportivo,
• la estraneità alla società delle persone che commettono l’illecito, e
• il vantaggio per la società derivante da siffatto illecito; mentre
ii. elemento impeditivo del suo insorgere è dato da
• la sussistenza di una prova, o di un ragionevole dubbio, che la società non abbia
partecipato all’illecito o lo abbia ignorato.
13. Ritiene il Collegio che nel caso oggetto del presente arbitrato le circostanze costitutive
dell’addebitabilità al Viareggio di una “responsabilità presunta” non si siano integralmente
verificate. In particolare, appare al Collegio che nel caso del Viareggio non si sia soddisfatta la
condizione del vantaggio per la Ricorrente derivante dall’illecito organizzato (pur concedendo che
lo sia stato) in relazione alla Partita.
14. Rileva infatti il Collegio che non è controverso tra le parti che l’illecito, ove commesso,
sarebbe stato comunque posto in essere allo scopo della realizzazione di un “OVER” con almeno tre
reti segnate nel corso della Partita a prescindere dalla vittoria del Benevento o del Viareggio, ossia
di condizionare lo svolgimento della Partita per procurare la vincita di una scommessa relativa al
numero di gol segnati, rimanendo irrilevante l’esito della Partita, a favore dell’una o dell’altra
squadra. Dunque la vittoria del Viareggio, o anche un pareggio, che comunque avrebbe, come ha,
portato all’assegnazione alla Ricorrente di un punto in classifica, non faceva parte dello scopo
immediatamente perseguito dagli autori dell’illecito, indifferenti, salvo che per il numero di gol
segnati, all’esito concreto della Partita.
15. A fronte di ciò, il Collegio nota come la struttura normativa della “responsabilità presunta”,
nel dare rilievo, quale circostanza impeditiva del suo insorgere, all’esistenza di un dubbio sulla
circostanza che la società “non abbia partecipato all’illecito” a suo favore “o lo abbia ignorato”,
escluda che essa si fondi su di un meccanismo di attribuzione oggettiva della responsabilità, poiché
questa è esclusa se la società ignorava la commissione dell’illecito a suo favore. Tale rilievo, si
noti, corrisponde allo scopo che si vuole perseguito dalla norma, che mira ad impedire che la società
commetta illeciti, o tragga vantaggio da illeciti da essa non ignorati, commessi da soggetti ad essa
estranei, dei quali non debba altrimenti rispondere, a titolo di responsabilità diretta od oggettiva,
non essendo coinvolti propri tesserati. Quello che conta, dunque, è che sussista un collegamento tra
comportamento dei terzi a vantaggio della società e “rappresentazione” dell’illecito da parte della
società: è necessario che la società sia consapevole dell’illecito commesso a suo vantaggio, tanto
che la ignoranza di questo fa venire meno la sua responsabilità. Ebbene, appare al Collegio che tale
consapevolezza debba essere riferita all’illecito in sé, quale consumato al momento del
“compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una
gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica” (art. 7,
comma 1 CGS), e valutato in riferimento alla direzione concreta di tali atti, secondo la finalità
perseguita dall’autore, ossia (affinché sorga una “responsabilità presunta”) alla commissione di esso
“a suo vantaggio”. Non ha infatti senso rendere rilevante uno stato soggettivo e non legarlo alla
commissione dell’illecito: solo in relazione alle intenzioni degli autori può formarsi una
consapevolezza della società. Altrimenti, qualunque società finirebbe per essere “presuntivamente”
responsabile per ogni illecito, che – non producendo gli effetti voluti dagli autori e magari
commesso in relazione a partite tra altre squadre – finisca di fatto (ed ex post) a favorirlo e di cui ex
post la società venga a sapere. Se il vantaggio del Viareggio non era essenziale alla determinazione
finalistica degli autori, nemmeno poteva prendere parte, tanto meno essenziale, della conseguente
cognizione informativa che il preteso avvantaggiato avrebbe dovuto averne ai fini della
sanzionabilità della sua ulteriore inerzia.
16. Dunque, a parere del Collegio, non costituisce elemento costitutivo di un “vantaggio” per il
Viareggio il fatto che la Partita sia terminata con un pareggio: che l’illecito fosse a vantaggio del
Viareggio è escluso dalla circostanza che esso consisteva nell’alterazione della Partita al fine della
realizzazione di un certo numero di gol, e non della vittoria del Viareggio. Poiché dunque l’illecito
non era a vantaggio della Ricorrente, resta esclusa una sua “responsabilità presunta”.
17. La considerazioni qui svolte rendono inutile la verifica della sussistenza delle altre
condizioni stabilite per costituire (o per escludere) una “responsabilità presunta”. La mancata
soddisfazione della condizione del vantaggio per il Ricorrente derivante dall’illecito ipotizzato in
relazione alla Partita non consente comunque di ritenere il Viareggio presuntivamente responsabile
ex art. 4, comma 5 CGS, e ciò anche laddove si ritenesse che un illecito sia stato effettivamente
commesso da soggetti ad esso estranei.
18. In conclusione, dunque, le domande proposte dal Ricorrente vanno accolte: la Decisione
impugnata va riformata e la sanzione da questa inflitta alla Ricorrente va annullata.
D. Sulle spese
19. A parere del Collegio, attesa la novità e la complessità delle questioni dedotte nel presente
arbitrato, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite. Le spese per lo
svolgimento dell’arbitrato, per gli onorari del Collegio Arbitrale e i costi sostenuti dai suoi membri,
sono posti a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, ma con il vincolo di
solidarietà, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione:
1. accoglie il ricorso proposto dalla F.C. Esperia Viareggio S.r.l. avverso la decisione della Corte
di giustizia federale della FIGC, pubblicata il 19 agosto 2011 (dispositivo – C.U. n. 030/CGF)
e il 19 settembre 2011 (testo integrale – C.U. 043/CGF), e per l’effetto
2. annulla la sanzione irrogata alla F.C. Esperia Viareggio S.r.l. con predetta decisione;
3. compensa fra le parti le spese di lite;
4. pone a carico di entrambe le parti, nella misura del 50% ciascuna, ma con il vincolo di
solidarietà, il pagamento degli onorari del Collegio Arbitrale, liquidati in EUR 5.000
(cinquemila/00) e il rimborso delle spese documentate sostenute dal Collegio Arbitrale, nella
misura che sarà separatamente comunicata dalla Segreteria del Tribunale Nazionale di
Arbitrato per lo Sport, oltre IVA e CPA come per legge;
5. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi
versati dalle parti.
Così deciso in Roma, in data 20 gennaio 2012, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e
nella data di seguito indicata.
F.to Luigi Fumagalli
F.to Ferruccio Auletta
F.to Aurelio Vessichelli