COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 09 Marzo 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 86. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO GLADIATOR 1924 – GARA GLADIATOR 1924 I ISOLA DI PROCIDA DEL 22.02.2012 – ECCELLENZA.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 85 del 09 Marzo 2012 Delibere della Commissione Disciplinare 86. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO GLADIATOR 1924 – GARA GLADIATOR 1924 I ISOLA DI PROCIDA DEL 22.02.2012 – ECCELLENZA. La C.D.T., letto il reclamo proposto dalla società Gladiator 1924 avverso la delibera del G.S.T, pubblicata sul C.U. n. 81 dell’1.03.2012 del C.R. Campania, pag. 1931; visti gli atti ufficiali, rileva l’infondatezza dell’atto di impugnazione. Invero, da un’attenta disamina e valutazione degli atti è emerso, preliminarmente, che la società Isola di Procida, a giustificazione della richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore, ex art. 55, comma 2, N.O.I.F., in relazione alla mancata disputa della gara in epigrafe, ha ritualmente esibito, allegandola al reclamo proposto al Giudice Sportivo Territoriale, la documentazione certificativa, datata 22.02.2012, ovvero dello stesso giorno della gara, rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio Circondariale Marittimo “Guardia Costiera” di Procida. Dal richiamato atto si evince che, da una fascia oraria ancora del tutto compatibile con un’organizzazione diligente e responsabile della trasferta, non era stato possibile il viaggio marino per raggiungere uno dei due porti d’approdo, utili per pervenire, in tempi idonei, allo stadio di disputa della gara. Peraltro, la stessa attività informativa, svolta dall’Ufficio del Giudice Sportivo Territoriale presso gli Uffici della Guardia Costiera di Procida ha confermato quanto precedentemente sottolineato. La società reclamante, nel reclamo prodotto avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale di primo grado, ha sostenuto la non sussistenza della causa di forza maggiore, sulla base di una corsa effettuata dalla “SNAV Alcione” alle ore 10,20 del 22.02.2012, giorno feriale di disputa della gara in esame. Peraltro, nel ricorso trasmesso a mezzo fax in data 6.03.2012, la reclamante, pur avendo richiamato fra gli allegati una serie di documenti a sostegno della propria tesi, in realtà ha omesso di inoltrarli effettivamente. L’omissione in parola ha necessitato l’attesa, da parte di questa C.D.T., o del deposito a mezzo fax della documentazione non ancora trasmessa dalla reclamante, o del recapito postale della raccomandata A.R. spedita a questa C.D.T., la cui ricevuta era stata allegata (in una con quella contestualmente indirizzata alla società controparte) al citato reclamo, trasmesso a mezzo fax. Al riguardo, deve precisarsi che il fax della documentazione integrativa è pervenuto a questa C.D.T. in data 8.03.2012 e che nella stessa data è stata anche recapitata a questa C.D.T. la cennata raccomandata postale A.R., contenente anche, in originale, la ricevuta della raccomandata A.R., contestualmente spedita alla società Isola di Procida, con conseguenziale convocazione dell’odierna riunione di questa C.D.T. Dalla documentazione, allegata dalla società Gladiator 1924 al proprio ricorso di seconda istanza, presentato a questa C.D.T., a firma del Tenente di Vascello (CP) Flavia La Spada, si rileva, testualmente, “che il giorno 22 febbraio 2012, nella fascia oraria compresa tra le ore 09.00 e le ore 14.00, sono stati effettuati i seguenti accosti di linea: HSC “SNAV ALCIONE” – partenza dal Porto di Procida alle ore 10.20 – destinazione Porto di Napoli (molo Beverello)”. Dalla documentazione, allegata dalla società Isola di Procida al reclamo di primo grado, prodotto al Giudice Sportivo Territoriale, a firma del medesimo Tenente di Vascello (CP) Flavia La Spada, si rileva, testualmente, “che nella giornata del 22 febbraio 2012 non sono state effettuate le seguenti corse da Procida per il porto di Pozzuoli e Napoli, da parte delle seguenti unità navali…”. Nel documento vengono citate espressamente, come “non effettuate”, le corse delle ore 6.50 per Pozzuoli, delle ore 6.35 per Napoli, delle ore 8.00, 8.10 e 9.15 per Pozzuoli, delle ore 11.15 per Napoli ed, infine, delle ore 12.00 per Pozzuoli. Deve sottolinearsi che i due documenti non sono assolutamente contraddittori tra di loro, in quanto altro è l’attestazione che “non sono state effettuate le seguenti corse”, altro è l’attestazione che “nella fascia oraria, compresa tra le ore 09.00 e le ore 14.00, sono stati effettuati i seguenti accosti di linea… partenza dal Porto di Procida alle ore 10.20”. Per quel che concerne il giudizio di questa C.D.T. nel merito della vicenda, deve farsi riferimento sostanziale al fatto che la società Isola di Procida non potesse essere vincolata ad organizzare la trasferta della propria comitiva all’unica “corsa”, poi effettivamente partita dal Porto di Procida. Deve puntualizzarsi, altresì, che le successive corse in programma dal Porto di Procida, previste per le ore 11.15 per Napoli e 12.00 per Pozzuoli, erano entrambe assolutamente compatibili con la doverosa diligenza organizzativa di una società di calcio, a maggior ragione in giorno feriale. Non è fuori luogo precisare, ancora, che l’attività sportiva dilettantistica è diretta alla promozione della salute individuale e collettiva e non può e non deve mettere in pericolo l’integrità psicofisica degli atleti e dei loro dirigenti e tecnici, nel rispetto dei principi etici e di una logica di priorità, peraltro richiamati ad abundantiam, atteso che – si ribadisce – la società Isola di Procida ha osservato, nella circostanza, la giusta e doverosa diligenza organizzativa preliminare. Questa C.D.T., sulla base del principio di ragionevolezza, rileva la sussistenza della causa di forza maggiore, invocata dalla società Isola di Procida. Per tutto sopra enunciato, per effetto ed in applicazione del già richiamato art. 55, comma 2, N.O.I.F., questa C.D.T. conferma la decisione del Giudice Sportivo Territoriale. P.Q.M. DELIBERA di rigettare il reclamo proposto dalla società Gladiator 1924; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.
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