COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETÀ P.D. FREGENE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 3 A CARICO DELLA SOC. P.D. FREGENE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL 25/1/12.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETÀ P.D. FREGENE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 - 3 A CARICO DELLA SOC. P.D. FREGENE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 133 DEL 25/1/12. ( Gara: Ischia di Castro – Fregene del 15/1/12 - Campionato PROM. ). La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; uditi, in sede di supplemento di referto, l'arbitro e gli assistenti; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il calciatore che ha sostituito il n. 7 Maramao Marco ( 23/9/93 ) e che è entrato effettivamente in campo, è stato il n. 16 Ricci Valerio ( 5/10/93 ) e non già il n. 15 Favazza Mattia ( 8/10/91 ), come indicato per un mero errore materiale sul foglio delle sostituzioni. A conferma di ciò, la reclamante ha prodotto alcuni ritagli di giornali sportivi, ove, tra le sostituzioni del Fregene risulta appunto indicato il nominativo del calciatore Ricci e non invece quello di Favazza. Ai fini di un raffronto fotografico, la ricorrente ha inoltre esibito le carte di identità dei due giocatori Ricci e Favazza, dalle quali appare evidente la differenza dei dati somatici. Ribadito quindi che da parte della società Fregene non è stata compiuta alcuna violazione, per quanto concerne l'obbligo di impiego dei calciatori di età c.d. di Lega, si è pertanto chiesta l'omologazione del risultato di 2-2 acquisito sul campo. Sia l'Arbitro che l'Assistente n. 1, ascoltati in sede di supplemento, hanno dichiarato che la sostituzione del n. 7 Maramao è stata comunicata durante l'intervallo e contestualmente il Dirigente del Fregene ha consegnato il relativo foglio delle sostituzioni, ove era annotato: “ esce il n. 7 entra il n. 15 ”. All'inizio del secondo tempo si è quindi proceduto al controllo del calciatore subentrante e all'ammissione dello stesso sul terreno di gioco, e sia l'Arbitro che l'Assistente hanno confermato di aver controllato sui rispettivi taccuini la correttezza della sostituzione e la corrispondenza del numero di maglia indossato dal giocatore con quello scritto sul foglietto ( n. 15 ). Gli interessati hanno infine dichiarato di non essere in grado di riconoscere, visto il tempo trascorso, quale dei due calciatori, di cui alle foto loro mostrate, fosse quello entrato effettivamente in campo, e ciò anche in considerazione del fatto che, durante la gara, non si era verificato alcun episodio rilevante che lo avesse riguardato. L'Arbitro ha infine fatto presente che anche nel rapportino di fine gara consegnato alla Soc. Fregene risultava annotato nelle variazioni della formazione della società ospitata “ al 1° del II° t. esce il n. 7 entra il n. 15 ” e che al momento di sottoscrivere e ricevere la copia del suddetto rapportino il Dirigente del Fregene non aveva sollevato alcuna contestazione. Alla luce delle dichiarazioni rese sia dall'Arbitro che dall'Assistente, dichiarazioni che unitamente al rapporto di gara, costituiscono come noto, ai sensi dell'art. 35 C.G.S., fonte di prova privilegiata e degna di fede – nulla rilevando, ai fini probatori, ogni difforme elemento ricavabile da notizie di stampa – risulta quindi comprovato che la Soc. Fregene ha violato la norma che impone l'obbligo per le Società di Promozione di impiegare per tutta la durata della gara il calciatori in fascia di età c.d. di Lega. Deve pertanto ritenersi del tutto corretta la decisione assunta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 a carico della Soc. P.D. Fregene. La tassa di reclamo va incamerata.
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