COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ AQUINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2015 A CARICO DELL’ALLENATORE RASI ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 19 DEL 15.12.2011 (GARA: VALLE DI COMINO – AQUINO del 10.12.2011 – Campionato Jun. Prov. Frosinone)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ AQUINO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO
AL 31.12.2015 A CARICO DELL’ALLENATORE RASI ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE
SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE CON C.U. N. 19 DEL
15.12.2011
(GARA: VALLE DI COMINO – AQUINO del 10.12.2011 – Campionato Jun. Prov. Frosinone)
La Commissione Disciplinare
Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società AQUINO, dogliendosi delle decisioni del Giudice
Sportivo di prima istanza, sostiene che alla fine dell’incontro l’allenatore RASI si sarebbe avvicinato
all’arbitro solamente per chiedere spiegazioni circa il suo allontanamento durante la gara, senza
minimamente farlo oggetto di gesti violenti.
La reclamante chiede, quindi, una significativa riduzione della sanzione.
Sentita come da richiesta la Società ricorrente, che ha ribadito la propria istanza;
letti gli atti ufficiali dai quali emerge chiaramente che, a fine gara, il RASI tentava di colpire l’arbitro
al viso e per la schivata di quest’ultimo, riusciva solamente a raggiungerlo al petto, senza
particolari conseguenze.
Accertata, senza alcun dubbio, la responsabilità del RASI per l’inaccettabile episodio di cui si è
reso protagonista;
ritenuto, peraltro, che la squalifica inflitta dal primo giudice vada ricondotta a termini di minore
entità, sia in rapporto alle limitate conseguenze per l’arbitro, sia in relazione a sanzioni comminate
in casi analoghi, questa Commissione
DELIBERA
Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società AQUINO riducendo la squalifica all’allenatore RASI
ANDREA al 31.12.2013.
La tassa reclamo va restituita.
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