COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLE SOCIETA’ SAN LORENZO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.3.2012 A CARICO DEL CALCIATORE MUSCARA’ GARBIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 150 DEL 30.3.2012 (Gara: SAN CESAREO – SAN LORENZO del 18.2.2012 – Campionato Juniores Regionale)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLE SOCIETA’ SAN LORENZO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.3.2012 A CARICO DEL CALCIATORE MUSCARA’ GARBIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 150 DEL 30.3.2012 (Gara: SAN CESAREO – SAN LORENZO del 18.2.2012 – Campionato Juniores Regionale) La Commissione Disciplinare, visto il reclamo in epigrafe con il quale la società ricorrente riconduce episodi addebitati al calciatore MUSCARA’ ad un comportamento censurabile diversamente dalla motivazione della squalifica, negandone la responsabilità a fine gara e chiedendo, in conclusione, una riduzione della stessa; ritenuto che la condotta del predetto calciatore, all’atto dell’espulsione, dopo il provvedimento ed a fine gara, denota un atteggiamento di inaccettabile intolleranza verso l’arbitro, concretizzata da reiterati gesti di grave minaccia, bloccati da compagni e dirigenti; considerata , quindi, adeguata la squalifica comminata dal primo giudice, questa Commissione DELIBERA Di respingere il reclamo avanzato dalla Società SAN LORENZO CALCIO e, quindi , di confermare la decisione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
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