COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PONTINA FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GALBANI MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REIGONALE LAZIO CON C.U. N. 73C5 DEL 22.2.2012 (Gara: ASK POMEZIA LAURENTUM – PONTINA FUTSAL del 18.2.2012 – Campionato C5 C2)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ PONTINA FUTSAL AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE GALBANI MARIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REIGONALE LAZIO CON C.U. N. 73C5 DEL 22.2.2012 (Gara: ASK POMEZIA LAURENTUM - PONTINA FUTSAL del 18.2.2012 – Campionato C5 C2) La Commissione Disicplinare Visto il reclamo in epigrafe con cui la Società PONTINA FUTSAL chiede un riesame della sanzione infltta al calciatore GALBANI riconducendone il comportamento a mera protesta. Ritenuto che la squalifica al GALBANI possa essere ridimensionata, trattandosi esclusivamente di espressioni offensive contro l’arbitro, non foriere di atteggiamenti invasivi verso quest’ultimo, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società PONTINA FUTSAL e, quindi, di ridurre la squalifica del calciatore GALBANI MARIO da 5 a 3 gare effettive. La tassa reclamo va restituita.
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