COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS SEZZE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PELLERANI ERMES ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 150 DEL 22.2.2012 (Gara: VIS SEZZE – CITTA’ DI MINTURNO del 19.2.2012 – Campionato di Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VIS SEZZE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PELLERANI ERMES ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 150 DEL 22.2.2012 (Gara: VIS SEZZE – CITTA’ DI MINTURNO del 19.2.2012 – Campionato di Promozione) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; considerato che il gesto del calciatore PELLERANI ERMES, sia pure non riconducibile ad una carezza sul capo di un avversario, come assume la ricorrente, non gli ha causato alcuna conseguenza. Ritenuto che, ferme restando le epressioni offensive del citato calciatore nei confronti della terna arnitrale, la squalifica possa offrire margini di una riduzione, stante la venialità del gesto di cui sopra, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il reclamo avanzato dalla Società VIS SEZZE e, quindi, di ridurre la squalifica al calciatore PELLERANI ERMES a 3 gare effettive. La tassa reclamo va resituita.
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