COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 163/LND dell’8/3/2012 DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO ATLETICO TIVOLI – ATLETICO ROMA XX Il Giudice Sportivo

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 163/LND dell’8/3/2012 DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO ATLETICO TIVOLI - ATLETICO ROMA XX Il Giudice Sportivo sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 158 dell'1.3.2012; - esaminato il reclamo fatto pervenire, a seguito di tempestivo preannuncio, dalla Società ATLETICO TIVOLI con il quale si deduce che la gara non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto la Società ATLETICO ROMA XX avrebbe fatto partecipare alla gara il calciatore GALLO Antonio nato in data 9.1.1974 ed il calciatore ALMEIDA Raicarde identificato con passaporto n. J183544. La reclamante presuppone una falsificazione dei dati con possibile presenza in campo di due diversi giocatori. Per l'effetto chiede la vittoria a tavolino. Il reclamo è infondato. Infatti dall'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Lazio si ha notizia che tutti i partecipanti alla gara di cui all'oggetto avevano pieno titolo a partecipare in quanto i dati anagrafici corrispondono esattamente ai calciatori schierati in campo. PQM DELIBERA 1) di respingere il reclamo proposto dalla Società ATLETICO TIVOLI; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente risultato: ATLETICO TIVOLI - ATLETICO ROMA XX 0-1 3) di incamerare la tassa reclamo
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