COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 08.03.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 25/ 2/2012 MARANO – CAVAGLIA
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 48 del 08.03.2012
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 25/ 2/2012 MARANO - CAVAGLIA
La società ASD CAVAGLIA' con raccomandata spedita il 27/02/2012 ha proposto rituale reclamo avverso la
regolarità della gara in epigrafe.
La reclamante lamenta che la controparte ASD MARANO abbia effettuato nel corso della gara numero SEI
sostituzioni anzichè CINQUE come previsto dalla normativa vigente e chiede pertanto che siano adottati a
proprio favore i provvedimenti previsti dal C.G.S..
Il reclamo è fondato e merita accoglimento.
Dall'esame del referto arbitrale risulta infatti documentato dal direttore di gara che la società MARANO all'inizio
del secondo tempo sostituiva numero CINQUE giocatori e successivamente al 21º minuto del secondo tempo
effettuava un'altra sostituzione (quindi totale SEI complessivamente) contravvenendo pertanto alla normativa
vigente ribadita altresì sul C.U. nº 11 del 05/08/2011 al punto 3.2.1 che ne prevede un massimo di cinque.
L'aver trasgredito tale disposizione inficia la regolarità della gara e comporta l'assunzione a carico della società
MARANO dei provvedimenti previsti dall'art.17 comma 1 del C.G.S. e pertanto SI DELIBERA
- di accogliere il reclamo presentato dalla società CAVAGLIA' mandando ad omologare la gara con il seguente
risultato
MARANO - CAVAGLIA' 0-3
- di nulla disporre circa la tassa reclamo che non risulta versata - quanto sopra a scioglimento della riserva
contenuta nel C.U. nº47 del 01/03/2012