COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 8 marzo 2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Gara: A.C.D. CASTELLANETA – A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO del 5 Febbraio 2012. (Reclamo della A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 600,00 e inibizione allenatore MARZIO Luca di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 9 Febbraio 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 8 marzo 2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Gara: A.C.D. CASTELLANETA – A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO del 5 Febbraio 2012. (Reclamo della A.S.D. NUOVA MONTALBANO CALCIO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 600,00 e inibizione allenatore MARZIO Luca di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 9 Febbraio 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato nella non comparsa della società reclamante, regolarmente invitata su sua indicazione; considerato che il sig. MARZIO Luca, ritenuto responsabile di comportamento antisportivo, ingiurioso e irriguardoso nei confronti dell’arbitro, può essere adeguatamente punito con la sanzione dell’inibizione fino al 15 marzo 2012; ritenuto altresì che non merita riesame e modifica la sanzione dell’ammenda di € 600,00 inflitta dal Primo Giudice che ha correttamente tenuto conto delle precedenti sanzioni pecuniarie inflitte alla medesima società reclamante P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi al 15 marzo la inibizione al sig. MARZIO Luca; confermarsi nel resto le impugnate decisioni; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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