COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 8 marzo 2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Gara: A.S.D. REAL MODUGNO – CALCIO PALAGIANO del 5 Febbraio 2012. (Reclamo della A.S.D. REAL MODUGNO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 9 Febbraio 2012 del Comitato Regionale Puglia).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 8 marzo 2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Gara: A.S.D. REAL MODUGNO – CALCIO PALAGIANO del 5 Febbraio 2012. (Reclamo della A.S.D. REAL MODUGNO in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della società per l’ammenda di € 500,00 di cui alla delibera riportata sul Comunicato Ufficiale n. 48 del 9 Febbraio 2012 del Comitato Regionale Puglia). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo a margine citato; esperite indagini; ritenuto che le frasi ingiuriose e minacciose nei confronti dell’arbitro a fine gara da parte di persone estranee riconducibili alla società A.S.D. REAL MODUGNO possono ritenersi adeguatamente punite con la sanzione dell’ammenda di € 300,00 P.Q.M. D E L I B E R A Ridursi a € 300,00 l’ammenda inflitta alla società A.S.D. REAL MODUGNO; non addebitarsi la tassa stante il parziale accoglimento del ricorso.
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