COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 8 marzo 2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: VIRTUS CASARANO – ANTONIO FILOGRANA del 19 Febbraio 2012 (Reclamo della Società Antonio Filograna in opposizione ai provvedimenti del Giudice Sportivo a carico dell’allenatore Flaviano Feroncino, squalificato sino al 22 Marzo 2012 di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 23 Febbraio 2012 del C.R. Puglia-LND).

COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 8 marzo 2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO REGIONALE ALLIEVI GARA: VIRTUS CASARANO – ANTONIO FILOGRANA del 19 Febbraio 2012 (Reclamo della Società Antonio Filograna in opposizione ai provvedimenti del Giudice Sportivo a carico dell’allenatore Flaviano Feroncino, squalificato sino al 22 Marzo 2012 di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 52 del 23 Febbraio 2012 del C.R. Puglia-LND). Esaminati gli atti ufficiali; letto il reclamo come sopra proposto; - Rilevato che la squalifica di 29 giorni inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale di Bari al Sig. Flaviano Feroncino non può essere impugnata a termini dell’art. 45 comma 3 lett. “b” del Codice di Giustizia Sportiva DELIBERA 1) Dichiararsi inammissibile il reclamo come in epigrafe proposto; 2) Addebitarsi la relativa tassa sul conto della Società Antonio Filograna.
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