COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N°54 del 8 marzo 2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI GARA: SILVIUM GRAVINA – STELLA DEL CALCIO GRAVINA del 29 Gennaio 2012 (Reclamo della Società Silvium Gravina in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico della reclamante di cui alla delibera pubblicata sul C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov.le di Bari n. 31 del 16.02.2012).
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°54 del 8 marzo 2012
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI
GARA: SILVIUM GRAVINA – STELLA DEL CALCIO GRAVINA del 29 Gennaio 2012 (Reclamo della
Società Silvium Gravina in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo a carico
della reclamante di cui alla delibera pubblicata sul C.U. FIGC-LND, Delegazione Prov.le di Bari n. 31 del
16.02.2012).
Esaminati gli atti ufficiali;
letto il reclamo come sopra proposto;
sentito l’arbitro che ha reso supplemento di rapporto;
- Rilevato che l’art. 17 del C.G.S., indicato dalla reclamante, non prevede la perdita della gar, come invece
sanzionato dal Primo Giudice;
- Che peraltro, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 36 comma 3, questa Commissione, mentre riforma la
decisione impugnata e richiamando quanto si evince dal citato art. 17 comma 6 del C.G.S., rileva
l’opportunità di applicare le sanzioni a carico delle Società, dell’accompagnatore ufficiale e del calciatore;
- Per questo premesso, in accoglimento del reclamo ritualmente proposto:
DELIBERA
1) Riformarsi la decisione impugnata omologando la gara col risultato conseguito;
2) Condannarsi la Società Silvium Gravina al pagamento dell’ammenda di € 50,00;
3) Condannarsi il dirigente accompagnatore ufficiale Sig. Michele Cataldi alla inibizione fino a tutto il
31/03/2012;
4) Condannarsi il calciatore Giuseppe Lasalandra alla squalifica fino a tutto il 31/03/2012;
5) Non addebitarsi la tassa visto l’esito del reclamo.
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