COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.364 del 06.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 151/A Società A.S.D. S.AGATA CALCIO (Me) avverso squalifiche per 5 gare calciatore Canfora cristiano, per 4 gare calciatori Monastra Gabriele e Travaglia Walter, per 3 gare calciatore Regina Calogero – Gara Promozione Gir./B A.S.D. Ciappazzi – A.S.D. S. Agata Calcio del 18.02.2012 – C.U. n. 335 del 21.02.2012

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.364 del 06.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento 151/A Società A.S.D. S.AGATA CALCIO (Me) avverso squalifiche per 5 gare calciatore Canfora cristiano, per 4 gare calciatori Monastra Gabriele e Travaglia Walter, per 3 gare calciatore Regina Calogero – Gara Promozione Gir./B A.S.D. Ciappazzi - A.S.D. S. Agata Calcio del 18.02.2012 - C.U. n. 335 del 21.02.2012 Con reclamo del 27.02.2012 l’A.S.D. S. Agata Calcio, in persona del Suo Presidente pro-tempore, chiede l’annullamento delle decisioni del G.S. in epigrafe indicate. In particolare, il Sig. Mancuso Liberante, quale Presidente della Società reclamante lamenta l’eccessività della sanzione applicata ai calciatori Travaglia Walter, Monastra Gabriele e Regina Calogero e l’ingiusta sanzione applicata a Canfora Cristiano poiché non avrebbe commesso il fatto. Tali argomentazioni sono poi state illustrate e ribadite dal Delegato presente all’udienza dibattimentale del 03/03/2012. Il ricorso non merita accoglimento. In maniera corretta il Giudice Sportivo ha rilevato, sulla base del referto arbitrale, la condotta violenta posta in essere dai giocatori Travaglia, Monastra e Regina e congrue risultano essere le sanzioni applicate. In riferimento alla posizione del calciatore Canfora Cristiano, la Società reclamante non ha offerto alcun elemento decisivo tale da dimostrare che vi sia stato un errore di identificazione da parte del Direttore di Gara. Invero, il calciatore è stato ben individuato dal numero portante sulla maglietta, il n. 10, che è coincidente con il nominativo riportato sulla distinta. P.Q.M. il provvedimento impugnato deve essere confermato con addebito della tassa di reclamo, non versata, di euro 130,00. Considerato, infine, che il reclamo contiene espressioni lesive, che oltrepassano il diritto di difesa, nei confronti del direttore di gara Sig. Concetto Fabiano e del Giudice Sportivo, si dispone la trasmissione dell’atto di reclamo alla Procura Federale per le determinazioni di competenza.
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