COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.364 del 06.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n° 153/A POL. DIL. OR.SA. P.G. Barcellona (ME) – Avverso punizione sportiva perdita gara per 0–6, ammenda di € 150,00 e squalifica fino al 23/02/2015 calciatrice Saccomanno Santina – Gara campionato provinciale C5 femminile serie D Città di Oliveri / OR.SA. P.G. del 15/02/2012 – C.U. N° 48 del 23/02/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.364 del 06.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n° 153/A POL. DIL. OR.SA. P.G. Barcellona (ME) - Avverso punizione sportiva perdita gara per 0–6, ammenda di € 150,00 e squalifica fino al 23/02/2015 calciatrice Saccomanno Santina - Gara campionato provinciale C5 femminile serie D Città di Oliveri / OR.SA. P.G. del 15/02/2012 - C.U. N° 48 del 23/02/2012. Con appello ritualmente proposto la società Pol. Dil. OR.SA. P.G., in persona del Presidente pro tempore, contesta le sopra indicate decisioni, assunte in primo grado dal Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Barcellona e ne chiede l'integrale riforma. L'appellante ritiene che non vi fossero le condizioni per la sospensione della gara, dubitando della gravità delle lesioni riportate dal direttore di gara e delle relative conseguenze sulla sua integrità psico-fisica. Sostiene poi che sia stato l'arbitro ad aggredire la calciatrice Saccomanno Santina, avendo la stessa soltanto reagito ad una spinta con uno schiaffo, ed avendo poi subìto l'ulteriore reazione violenta dell'arbitro, culminata con un calcio allo stomaco. La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue: preliminarmente, non può darsi corso alla richiesta di convocazione dell'arbitro per un confronto con un dirigente e la calciatrice Saccomanno, trattandosi di attività non consentita dal regolamento di disciplina. Ciò posto va ricordato che il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1.1 del C.G.S., e a tali risultanze sono vincolate le decisioni di merito. In tale rapporto è dato leggere che al 28° del 2° tempo la calciatrice di riserva Saccomanno Santina, mentre la palla era ancora in gioco ma stava per uscire fuori dal campo, la bloccava e la poneva sulla linea per una più rapida ripresa della gara. Venendo redarguita dall'arbitro, la calciatrice lo insultava inducendolo all'espulsione. A questo punto la Saccomanno si scagliava sull'arbitro e lo colpiva “violentemente con il pugno destro sotto lo zigomo sinistro”. Per ripararsi dall'insistita aggressione l'arbitro riferisce di avere allontanato la predetta calciatrice, “spingendola indietro con la gamba sinistra”. La Saccomanno Santina, riferisce ancora l’arbitro, “indietreggiando si allontanava portandosi con le sue gambe nei pressi dell’area di rigore, qui si portava le mani sull’addome e, dopo qualche minuto, si sdraiava sul terreno di giuoco”. Ne seguiva una minacciosa mischia alla quale prendevano parte molte calciatrici della squadra ospite, nonché seguiva l'ingresso in campo di un tifoso che minacciava a sua volta l'arbitro e che solo a fatica veniva portato fuori dal campo da un dirigente della squadra ospite. Nel frattempo la calciatrice Saccomanno, rimaneva distesa a terra, perciò richiedendosi l'intervento dei sanitari, che dopo una decina di minuti giungevano a bordo di un autoambulanza del 118 e portavano via la predetta per controlli in ospedale. Da tutto quanto sopra appare evidente che la responsabilità della sospensione della gara è tutta da ascrivere al comportamento della calciatrice Saccomanno, del sostenitore e delle compagne di squadra. E non può porsi in dubbio che il direttore di gara, a cagione dell'aggressione subita e di quanto poi accaduto, non fosse nelle condizioni psico-fisiche idonee a proseguire e portare a termine lucidamente il suo compito, come del resto assunto con la sua personale e qui non sindacabile valutazione. Peraltro allo stesso, refertato al Pronto soccorso di Barcellona P.G. è stata riscontrata una lesione allo zigomo con una prognosi di tre giorni, il che conferma in pieno quanto accaduto e giustifica vieppiù la decisione assunta. Quanto all'entità della sanzione a carico della calciatrice può rilevarsi che la valutazione dell'insieme dei comportamenti assunti dalla Saccomanno Santina, manifestatisi nella successione di fatti determinatisi a cagione delle proteste intervenute a seguito della contestata decisione arbitrale, non consente una diversa graduazione della sanzione, tenuto conto delle gravi conseguenze comunque determinatesi sulla regolarità della gara. La sanzione dell'ammenda appare infine altrettanto giustificata, dati i comportamenti dell’insieme degli altri tesserati non identificati e dato l'ingresso in campo di un sostenitore poi allontanato dal terreno di gioco dopo circa cinque minuti di tentativi. Essa appare inoltre già contenuta nell’importo stabilito, a motivo del fattivo intervento di un dirigente della società appellante. P.Q.M. Dispone rigettarsi l'appello come sopra proposto, confermandosi i provvedimenti assunti in primo grado. Con addebito di tassa reclamo non versata pari a € 130,00.
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