COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.364 del 06.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n.164/A Appello della FCD CITTA’ DI CASTELLANA (PA) avverso la squalifica per tre gare calciatori Mirenda Alessandro e Abate Alessandro Campionato 1° Cat. Girone B Gara Città di Castellana – Carini del 26/02/2012 – C.U. n.354 del 01/03/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.364 del 06.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n.164/A Appello della FCD CITTA’ DI CASTELLANA (PA) avverso la squalifica per tre gare calciatori Mirenda Alessandro e Abate Alessandro Campionato 1° Cat. Girone B Gara Città di Castellana – Carini del 26/02/2012 – C.U. n.354 del 01/03/2012. Con tempestivo reclamo inviato a questa Commissione Disciplinare la FCD Città di Castellana, in persona del suo Vice Presidente pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo in oggetto. In particolare la società reclamante con il suddetto appello pur ammettendo i fatti addebitati ai propri calciatori chiede una riduzione delle sanzioni in considerazione del fatto che si è trattato di un gesto isolato e posto in essere in unico contesto e che gli stessi non sono mai sfociati in atti di violenza nei confronti del direttore di gara. La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell’arbitro ai sensi dell’art. 35 comma 1 del CGS fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Da detto rapporto si evince che i calciatori Mirenda Alessandro e Abate Alessandro, al termine della gara si avvicinavano al direttore di gara insultandolo e minacciandolo. In relazione a quanto sopra la Commissione Disciplinare ritiene che la sanzione così come applicata dal giudice di prime cure vada rideterminata come in dispositivo e ciò in relazione al fatto che essa si è svolta in unico contesto e priva di una sua reiterazione P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale in accoglimento dell’appello proposto ridetermina in due gare ciascuno la squalifica inflitta ai calciatori Abate Alessandro e Mirenda Alessandro. Per l’effetto dispone di non addebitarsi la tassa reclamo.
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