COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.364 del 06.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n.165/A Società ASD SPORTING BARRIERA (CT) avverso la squalifica per tre gare del calciatore Barbagallo Alessandro Salvatore – Gara 1^ Categoria gir./F Sporting Catenanuova / ASD Sporting Barriera del 25/02/2012 – C.U. n.354 del 01/03/2012.

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2011/2012 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N.364 del 06.03.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Procedimento n.165/A Società ASD SPORTING BARRIERA (CT) avverso la squalifica per tre gare del calciatore Barbagallo Alessandro Salvatore - Gara 1^ Categoria gir./F Sporting Catenanuova / ASD Sporting Barriera del 25/02/2012 – C.U. n.354 del 01/03/2012. Con rituale ricorso la società ASD Sporting Barriera ha impugnato la decisione in oggetto del Giudice Sportivo ritenuta eccessiva in relazione a quanto accaduto. Il calciatore Barbagallo infatti, a detta della ricorrente, avrebbe reagito scompostamente e solo verbalmente alla provocazione subita da un avversario. La Commissione Disciplinare osserva preliminarmente che il rapporto dell’arbitro ai sensi dell’art. 35 comma 1 del CGS fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Da detto rapporto si evince che il calciatore in argomento, tirato per la maglia da un avversario mentre si trovava a terra a seguito di un contrasto di giuoco, colpiva con uno schiaffo al volto l’avversario e, pochi momenti dopo, tornava a colpire, sempre al volto, lo stesso avversario. Il Barbagallo poi, subita la notifica di espulsione dal terreno di giuoco, si attardava per protesta contro il provvedimento arbitrale. I fatti pertanto si sono verificati in maniera diversa da come relazionato dalla società ASD Sporting Barriera e, considerata anche la reiterazione dei comportamenti violenti posti in atto in tempi diversi susseguitisi a distanza gli uni dagli altri, la sanzione determinata dal Giudice di prime cure appare equilibrata e non rivedibile. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l’appello inoltrato dalla società ASD Sporting Barriera e, per l’effetto, dispone di addebitare la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.
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