COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.48 del 01.03.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO 27.-RECLAMO DEL G.S. S.GODENZO A.S.D. AVVERSO REGOLARITA’ GARA G.S. S. GODENZO A.S.D./A.S.D. BORGHIGIANA FOOTBALL CLUB DEL 29.01.2012 (0-1).
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.48 del 01.03.2012
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
27.-RECLAMO DEL G.S. S.GODENZO A.S.D. AVVERSO REGOLARITA' GARA G.S. S.
GODENZO A.S.D./A.S.D. BORGHIGIANA FOOTBALL CLUB DEL 29.01.2012 (0-1).
Ricorre il G.S. S. Godenzo A.S.D. a questo Giudice Sportivo Territoriale
presso il Comitato Regionale Toscana con atto del 06.02.2012, chiedendo
infliggersi all'A.S.D. Borghigiana Football Club la punizione sportiva
della perdita per 0-3 della gara del Campionato di 2' Categoria svoltasi a
San Godenzo il 29 Gennaio 2012 e terminata sul campo col risultato di 0-1,
per aver l'A.S.D. Borghigiana Football Club stessa fatto partecipare alla
partita il giocatore Giuseppe Giardullo per essa non tesserato.
Il reclamo e' infondato. Il competente Ufficio Tesseramento, al quale
questo G.S.T. ha richiesto apposita relazione, ha esposto diffusamente le
vicende della pratica di tesseramento del giocatore, originariamente
tesserato nella stagione sportiva precedente per la S.S. Vaglia 1970 e poi
trasferito in data 16.12.2011 all'A.S.D. Borghigiana Football Club con
lista di trasferimento a titolo definitivo.
Dal momento che pero' nei confronti del suddetto calciatore aveva trovato
applicazione al termine della stagione sportiva l'art. 32/bis delle
N.O.I.F., il competente Ufficio Tesseramento invitava l'A.S.D. Borghigiana
Football Club alla regolarizzazione della gia' espressa volonta' di
tesseramento del 16.12.2011 attraverso la prevista modulistica che,
correttamente prodotta, ha portato tale calciatore a contrarre vincolo di
tesseramento per tale societa'.
La vicenda in esame induce comunque questo Giudice a ricordare il noto
principio per cui la societa' che fa scendere in campo un giocatore in
corso di trasferimento o tesseramento a suo favore, cio' fa a proprio
rischio e pericolo: nel senso che, ove poi il tesseramento sia concesso,
esso retroagisce al momento della data di invio della richiesta di
emissione tessera (per i tessaramenti nuovi) o della data di spedizione del
plico contenente l'accordo di trasferimento nel caso, appunto, di
trasferimento (art. 39 delle N.O.I.F.), convalidandosi le gare disputate
'medio tempore', ma che invece se, per qualsiasi causa, al tesseramento non
si giunga, dette gare diventano tutte irregolari, con la inevitabile
conseguenza dell'applicazione del disposto del comma 5 lett. a) art. 17
C.G.S. a carico della societa' che ha corso l'alea dell'impiego del
giocatore in attesa di trasferimento. In siffatta ipotesi non ha peso la
buona fede della societa' che pur sia convinta della sicurezza del futuro
tesseramento, perche' appunto trattasi di consapevole assunzione di un
rischio, che esclude di per se' la considerazione dell'elemento soggettivo
agli effetti della responsabilita'.
Per questi motivi il G.S.T. respinge il reclamo come sopra proposto dal
G.S. S.Godenzo A.S.D. di San Godenzo (Firenze) ed ordina addebitarsi la
tassa di reclamo.
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