COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.49 del 08.03.2012 Delibera DEL GIUDICE SPORTIVO GARA: A.S.D. ALTA MAREMMA/A.S.D. INTERCOMUNALE S. FIORA DEL 26 FEBBRAIO 2012 (sospesa al 12′ del s.t. sul risultato di 0-1).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.49 del 08.03.2012 Delibera DEL GIUDICE SPORTIVO GARA: A.S.D. ALTA MAREMMA/A.S.D. INTERCOMUNALE S. FIORA DEL 26 FEBBRAIO 2012 (sospesa al 12' del s.t. sul risultato di 0-1). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 48 del 1.3.2012; - il Giudice Sportivo Territoriale rilevato come risulti dagli atti ufficiali: a) che, al 10' minuto del s.t. della gara, un calciatore nonche' capitano della squadra dell'A.S.D. Alta Maremma si rendeva protagonista di una serie di comportamenti di grave contestazione ed aggressione fisica nei confronti dell'Arbitro che infine veniva dallo stesso violentemente colpito con una testata al volto; b) che l'Arbitro, fisicamente e psicologicamente menomato dal violento colpo, sospendeva definitivamente la gara ed era poi costretto a recarsi presso il Presidio Ospedaliero di Grosseto per essere sottoposto a cure; c) che allo stesso, in tale sede, veniva rilasciata certificazione con prognosi di gg. clin. 7 S.C.. Tutto cio' premesso, va subito osservato che, ai sensi dell'art. 17 comma 4 C.G.S., qualora si siano verificati nel corso di una gara fatti per loro natura non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, spetta agli Organi della Giustizia Sportiva stabilire se ed in quale misura essi abbiano avuto influenza sulla regolarita' di svolgimento della gara medesima. Ne consegue che la sopra indicata disposizione che, su un competente Organo della Giustizia Sportiva stabilisce che fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici hanno spiegato influenza decisamente ostativa alla regolarita' di svolgimento della gara, deve trovare applicazione la norma dell'art. 17 comma 1 C.G.S. per cui la societa' ritenuta responsabile, anche solo oggettivamente, di tali fatti e' punita con la perdita della gara stessa. Il tutto indipendentemente dalle decisioni dell'Arbitro di far proseguire la gara come se nulla fosse accaduto, di farla proseguire pro forma o di sospenderla definitivamente. La situazione sopra delineata si attaglia perfettamente al caso di specie presenta da un lato un Arbitro colpito violentemente al viso da una testata infertagli da un calciatore partecipante alla gara, stordito e ferito, costretto a portarsi prima negli spogliatoi e poi in ospedale per essere sottoposto alle necessarie cure ed impossibilitato a riprendere la gara nella pienezza delle sue condizioni fisiche - fatti questi non valutabili con criteri esclusivamente tecnici e di influenza decisamente ostativa alla regolarita' di svolgimento della gara stessa, da aversi quindi per invalidata in se' e per se' - e dall'altro l'incontrovertibile responsabilita' oggettiva, giusta la norma di cui all'art. 4 comma 2 C.G.S., della Societa' di appartenenza dell'autore del grave atto di violenza subito dall'Arbitro medesimo. Non puo' pertanto essere revocato in dubbio che l'A.S.D. Alta Maremma, oggettivamente dei sopra specificati fatti ostativi alla regolarita' di prosecuzione della gara, debba soggiacere alla conseguente punizione sportiva di perdita della gara stessa. Per questi motivi il G.S.T. infligge all'A.S.D. Alta Maremma la punizione sportiva di perdita per 0-3 della gara del 26 febbraio 2012 A.S.D. Alta Maremma - A.S.D. Intercomunale S. Fiora fermi restando i provvedimenti gia' assunti e pubblicati sul Com.Uff. n. 48 del 1.3.2012.
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