COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.49 del 08.03.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA: G.S. MEZZANA A.S.D./ A.C. COIANO SANTA LUCIA DEL 26.2.2012 (sospesa al 24′ del s.t. sul risultato di 1-3).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.49 del 08.03.2012 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO GARA: G.S. MEZZANA A.S.D./ A.C. COIANO SANTA LUCIA DEL 26.2.2012 (sospesa al 24' del s.t. sul risultato di 1-3). Sciogliendo la riserva contenuta nel C.U. n. 48 del 1.3.2012; - l' Arbitro della gara Mezzana/Coiano Santa Lucia, valida per il Campionato Regionale Allievi e disputata il 26.2.2012, riferiva nel suo rapporto di avere sospeso definitivamente l' incontro al 24' del 2' tempo, sul punteggio di 1-3, perche' tra i calciatori delle due compagini era scoppiata una rissa, il che, anche per l' elevato numero di partecipanti rei di espulsione, non aveva consentito la ripresa del giuoco in condizioni di normalita'. - Tutto cio' premesso, deve ricordarsi che la rissa, come altre volte questo G.S.T. ha avuto modo di statuire, consiste in una generalizzata colluttazione che determina l' eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi e di offendersi, oltre che dallo scopo di difendersi reciprocamente. E' quanto si e' verificato nella gara di cui si tratta. Nel referto dell' Arbitro si legge che dopo alcuni atti di aggressione da parte di due contendenti " iniziava una rissa che coinvolgeva altri otto calciatori e due dirigenti". E' appena il caso di aggiungere che per quanto attiene alla valutazione discrezionale rimessa dell' Arbitro circa la possibilita' di continuare la gara in condizioni di regolarita' si deve osservare che nella fattispecie concreta, la sospensione della gara deriva automaticamente dalla riduzione, per effetto delle conseguenti espulsioni dei calciatori delle due squadre ad un numero inferiore a sette, numero ritenuto dalla F.I.G.C., in base alle Regole del giuoco del calcio, quello minimo consentito, in modo da rendere non rilevante ed inopportuno, nel caso in esame, l' adozione delle formalita' di notifica dei provvedimenti di allontanamento dal campo. Ne consegue la legittimita' dell' interruzione anticipata dell' incontro e quindi del successivo provvedimento di punizione sportiva della perdita della gara a carico di entrambe le Societa'. Per questi motivi il Giudice Sportivo infligge ad entrambe le squadre la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, fermi restando i provvedimenti disciplinari assunti a carico di calciatori e societa' pubblicati sul Com. Uff. n. 48 del 1.3.2012.
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