COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 096 del 09/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ACD VIOLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIOLE – MONTONE DISPUTATA A CASTELNUOVO DI ASSISI IL 19.02.2012 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR.88 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO NELLA DATA 22.02.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE LUCREZI MAURO FINO AL 31.12.2013.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 096 del 09/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ACD VIOLE IN RIFERIMENTO ALLA GARA VIOLE - MONTONE DISPUTATA A CASTELNUOVO DI ASSISI IL 19.02.2012 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR.88 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA PUBBLICATO NELLA DATA 22.02.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA L’INIBIZIONE DEL DIRIGENTE LUCREZI MAURO FINO AL 31.12.2013. Ha pronunciato, nella riunione del giorno 08 marzo 2012, la seguente decisione. Nei termini proponeva il reclamo della società reclamante, chiedendo la riduzione della sanzione. Era presente l’arbitro della gara ed il rappresentante della società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha confermato a questa Commissione quanto già dichiarato nel referto, ovverosia, che durante il terzo tempo veniva improvvisamente colpito da uno schiaffo alla nuca inferto dal dirigente Lucrezi il quale, poi, invitava l’arbitro stesso a non riportare l’accaduto. L’episodio è chiaramente di non indifferente gravità e come tale meritevole di adeguata sanzione. Considerato peraltro che il colpo non ha procurato particolare conseguenze al direttore di gara, che al di là di un momentaneo dolore non è dovuto ricorrere ad alcun tipo di cure e si è potuto allontanare dal terreno di gioco senza problemi, e si è concretizzato in un episodio isolato, non accompagnato né da offese né da minacce all’indirizzo dell’arbitro stesso, si ritiene equo contenere la sanzione nell’inibizione fino al 30.10.2013. P.Q.M. In accoglimento del reclamo proposto dalla società ACD Viole, riduce l’inibizione inflitta dal G.S. al dirigente Lucrezi Mauro fino al 30.10.2013. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it