COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 096 del 09/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare – TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ACD BOSCO PIEVE PAGLIACCIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BOSCO PIEVE PAGLIACCIA- MATIGNANA DISPUTATA A PERUGIA IL 18.02.2012 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR.46 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA PUBBLICATO NELLA DATA 22.02.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE SPANTINI LORENZO PER QUATTRO GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 096 del 09/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
- TERZA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ACD BOSCO PIEVE PAGLIACCIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BOSCO PIEVE PAGLIACCIA- MATIGNANA DISPUTATA A PERUGIA IL 18.02.2012 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR.46 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA PUBBLICATO NELLA DATA 22.02.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE SPANTINI LORENZO PER QUATTRO GARE.
Ha pronunciato, nella riunione del giorno 08 marzo 2012, la seguente decisione.
Nei termini proponeva il reclamo della società reclamante, chiedendo la riduzione della sanzione.
Era presente l’arbitro della gara ed il rappresentante della società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti in possesso di questa Commissione e soprattutto dalla puntuale descrizione, con dovizia di particolari, fatta dal direttore di gara nel suo referto si è potuto ricostruire il comportamento tenuto dal calciatore Spantini Lorenzo dopo l’espulsione decretata dall’arbitro per doppia ammonizione. Dopo l’allontanamento il calciatore rientrava in campo e si dirigeva con tono minaccioso e tono offensivo verso l’arbitro non riuscendo a concretizzare il proprio intento per il pronto intervento dei compagni e dirigenti. Successivamente si allontanava senza più protestare.
Tutto ciò premesso il comportamento posto in essere dal calciatore Spantini Lorenzo va sicuramente censurato, ma comunque a parere di questa Commissione la squalifica può essere contenuta in tre giornate di gara.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo proposto dalla società ACD Bosco Pieve Pagliaccia, riduce la squalifica inflitta al calciatore Spantini Lorenzo a tre giornate effettive di gara.
- Dispone restituirsi la tassa reclamo
Share the post "COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 096 del 09/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare – TERZA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ACD BOSCO PIEVE PAGLIACCIA IN RIFERIMENTO ALLA GARA BOSCO PIEVE PAGLIACCIA- MATIGNANA DISPUTATA A PERUGIA IL 18.02.2012 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO PUBBLICATA NEL C.U. NR.46 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA PUBBLICATO NELLA DATA 22.02.2012 E CON LA QUALE VENIVA INFLITTA LA SQUALIFICA AL CALCIATORE SPANTINI LORENZO PER QUATTRO GARE."