COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE STEFANO BATELLA E DEL SIG. NUNZIO TESTA PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 40 COMMA 4 NOIF E ARTT 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S., E DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL TORBELLAMONACA 1970 AI SENSI DELL’ART 4 COMMI 1 E 2 C.G.S.
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE STEFANO
BATELLA E DEL SIG. NUNZIO TESTA PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI
ALL’ART. 40 COMMA 4 NOIF E ARTT 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S., E DELLA
SOCIETÀ A.S.D. REAL TORBELLAMONACA 1970 AI SENSI DELL’ART 4 COMMI 1 E 2 C.G.S.
Il Presidente del Comitato Regionale Lazio con nota n. 4/TESS. del 6.9.2011 comunicava alla
società TOR BELLA MONACA 1970 “di aver passato agli atti, nulla a tutti gli effetti regolamentari”
la lista di richiesta di tesseramento del calciatore BATELLA STEFANO e successivamente
segnalava la vicenda alla Procura Federale per l’adozione di provvedimenti di competenza.
Dalle indagini esperite, risultava che il citato calciatore BATELLA, solamente in data 10.9.2011 si
era regolarmente tesserato per l’A.S.D. REAL TORBELLAMONACA 1970 e che precedentemente
a tale data, esattamente il 4.9.2011, prendeva parte alla gara del campionato di Promozione contro
il CENTRO ITALIA S.O., nonostante risultasse ancora tesserato con la Società A.S.D. NUOVA
SUPERIRIDE LA RUSTICA a decorrere dal 3.12.2010.
La distinta di tale incontro veniva sottoscritta dal Sig. NUNZIO TESTA, Dirigente con delega di
rappresentanza, che svolgeva la funzione di dirigente accompagnatore, in cui dichiarava che i
calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla partita sotto la
responsabilità della Società di appartenenza, giusto le norme vigenti.
In considerazione di tale situazione, l’Organo Inquirente deferiva a questa Commissione
Disciplinare, i soggetti di cui sopra per le violazioni loro ascritte ed indicate in titolo.
Alla riunione indetta dalla Commissione, era presente la Procura Federale, mentre per i deferiti
nessuno compariva.
La Procura insisteva per l’accoglimento del deferimento, chiedendo per il calciatore BATELLA
STEFANO la squalifica per anni 2; per il Dirigente TESTA NUNZIO l’inibizione per anni 2 e per la
Società REAL TORBELLAMONACA 1970 1 punto di penalizzazione e l’ammenda di € 1.000.
Ritiene la Commissione che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”.
Emerge, infatti, che il calciatore BATELLA ha sottoscritto il modulo di tesseramento a favore della
società REAL TORBELLAMONACA 1970, in costanza di tesseramento che la Società A.S.D.
NUOVA SUPERIRIDE LA RUSTICA, partecipando alla gara CENTRO ITALIA S.O. – REAL
TORBELLAMONACA del 4.9.2011 del Campionato di Promozione.
Come più volte affermato la circostanza che il calciatore abbia assicurato alla Società il suo stato
libero, assicurazione rivelatasi del tutto infondata alla prova dei fatti, non scrimina certo la
responsabilità della Società, che è comunque tenuta ad un puntuale accertamento della posizione
irregolare del calciatore. Ciò nondimeno le sanzioni debbono corrispondere al gradi di colpa ed
all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Non si applica, invece, ai tesserati, la pena
edittale prevista dall’art. 10 comma 6 del C.G.S. che punisce altre fattispecie, segnatamente
l’utilizzo di calciatori provenienti da Federazione estera e di nazionalità straniera tramite l’utilizzo di
documenti anagrafici, relativi alla cittadinanza , falsi o alterati.
Le sanzioni vanno quindi fissate come da dispositivo in relazione agli addebiti.
La Commissione Disciplinare, tutto ciò premesso
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, ad eccezione di quella
relativa all’art. 10 comma 6 del C.G.S., e di applicare al calciatore BATELLA STEFANO la
squalifica per 1 giornata di gara; al Dirigente NUNZIO TESTA l’inibizione di 1 mese ed alla Società
REAL TORBELLAMONACA 1970 la penalizzazione di 1 punto in classifica nonché l’ammenda di €
1.000.
Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo da quello della comunicazione. Manda
alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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