COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL DIRIGENTE RAZZANO VINCENZO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 61 NOIF, DEI SIGG.RI PASQUAZI ANDREA, PASQUAZI GRAZIANO, RAZZANO FABIO E LIPPI GIUSEPPE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS CAVE AI SENSI DELL’ART 4 COMMA 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL DIRIGENTE RAZZANO VINCENZO PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S. ANCHE IN RIFERIMENTO ALL’ART. 61 NOIF, DEI SIGG.RI PASQUAZI ANDREA, PASQUAZI GRAZIANO, RAZZANO FABIO E LIPPI GIUSEPPE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S. E DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS CAVE AI SENSI DELL’ART 4 COMMA 2 C.G.S. Il Collaboratore della Procura Federale, dopo aver esaminato il rapporto arbitrale relativo alla gara VIS CAVE – NUOVA LUNGHEZZA del 9.1.2011 – Campionato II Categoria, ha rilevato che al termine della partita, il Dirigente accompagnatore della Società VIS CAVE, Sig. RAZZANO VINVENCO, si recava nello spogliatoio del Direttore di gara e gli chiedeva invano di sostituire i nomi dei due calciatori della sua società, che comparivano nella relativa distinta, con i nomi di due altri calciatori che non avevano invece preso parte alla gara stessa e, precisamente, i nomi di PASQUAZI ANDREA e RAZZANO FABIO con i nomi di PASQUAZI GRAZIANO e RAZZANO ARMANDO, trovandosi, a quel momento, i primi due in posizione di squalifica. In sede di audizione, il Dirigente RAZZANO VINCENZO, ha riconosciuto di aver tenuto la condotta riferita dall’arbitro e che invece i calciatori indicati in titolo non si sono presentati alla programmata audizione persso la Procura Federale. Fa comunque presente l’incaricato federale che il Giudice Sportivo competente ha già sanzionato sia i calciatori in questione per la loro indebita partecipazione alla gara e la Società VIS CAVE per tale violazione. Ed è per tutto questo che l’Organo Inquirente ha deferito dinanzi a questa Commissione il Sig. RAZZANO VINCENZO per rispondere delle violazione di cui all’art. 1 comma 1 del C.G.S., in riferimento all’art. 61 delle NOIF, ed i calciatori tesserati per la Società VIS CAVE, PASQUAZI ANDREA, PASQUAZI GRAZIANO, RAZZANO FABIO, RAZZANO ARMANDO e LIPPI GIUSEPPE per violazione di cui all’art. 1 comma 3 del C.G.S. per non essersi presentati alla programmata audizione avanti il collaboratore della Procura Federale, nonché la Società VIS CAVE a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4 comma 2 del C.G.S. in conseguenza delle violazioni ascritte ai suoi tesserati. Alla riunione è presente il Rappresentante della Procura Federale mentre per i deferiti nessuno è comparso. Il Rappresentante della Procura insiste per la richiesta di deferimento per i soggetti in titolo, chiedendo per il Dirigente RAZZANO VINCENZO l’inibizione per mesi 4; per i calciatori PASQUAZI ANDREA, PASQUAZI GRAZIANO, RAZZANO FABIO, RAZZANO ARMANDO e LIPPI GIUSEPPE la squalifica di 1 mese e per la Società VIS CAVE l’ammenda di € 1.000. Questa Commissione, esaminati gli atti in possesso ritiene che i fatti siano provati e che dagli stessi emerge una responsabilità evidente dei deferiti e non ha nulla da obiettare sulle richieste di sanzioni proposte dalla Procura Federale, ritenendo le stesse congrue rispetto agli addebiti mossi ai deferiti. Tutto ciò premesso, questa Commissione DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni ascritte e per l’effetto di irrogare a carico del Dirigente della Società VIS CAVE, Sig. RAZZANO VINCENZO, l’inibizione per 4 mesi; a carico dei calciatori PASQUAZI ANDREA, PASQUAZI GRAZIANO, RAZZANO FABIO, RAZZANO ARMANDO e LIPPI GIUSEPPE la squalifica per 1 mese, nonché l’ammenda di € 1.000 a carico della Società VIS CAVE. Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo da quello della comunicazione. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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