COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MARCO PACETTI E DEL SIG. SERRA PASQUALE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. E 40 COMMA 4 NOIF; DEL SIG. AURELIO PENNESE PER RISPONDERE ALLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 CGS E DELLA SOCIETÀ A.S.D. SEGNI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE MARCO PACETTI E DEL SIG. SERRA PASQUALE PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 C.G.S. E 40 COMMA 4 NOIF; DEL SIG. AURELIO PENNESE PER RISPONDERE ALLA VIOLAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 6 CGS E DELLA SOCIETÀ A.S.D. SEGNI AI SENSI DELL’ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, con nota del 6.9.2011, comunicava alla società A.S.D. SEGNI “di aver passato agli atti, nulla a tutti gli effetti regolamentari” la lista di richiesta di tesseramento del calciatore PACETTI MARCO e successivamente segnalava la vicenda alla Procura Federale per gli accertamenti del caso. Il Collaboratore della Procura esperiva le opportune indagini, dalle quali rilevava che il Presidente della A.S.D. SEGNI, Sig. PASQUALE SERRA, chiedeva in data 31.10.2011 al competente Ufficio, il tesseramento del calciatore PACETTI MARCO. Dalle indagini esperite, risultava che il citato calciatore PACETTI solamente in data 8.9.2011 si era regolarmente tesserato per la A.S.D. SEGNI e che precedentemente a tale data, esattamente il 4.9.2011, prendeva parte alla gara del campionato di Eccellenza contro la Società BORGO PODGORA nonostante risultasse ancora tesserato con la Società A.S.D. VALMONTONE a decorrere dal 30.8.2010, partecipando poi – in data 11.9.2011 – in posizione regolare di tesseramento alla gara contro la Società COLLEFERRO. La distinta di tale incontro veniva sottoscritta dal Sig. AURELIO PENNESE, in qualità di Dirigente accompagnatore, in cui attestava che tutti i partecipanti all’incontro, quindi compreso il PACETTI, erano regolarmente tesserati e potevano così prendere parte alle gare, sotto la responsabilità della Società di appartenenza, giuste le norme vigenti. In conseguenza di quanto sopra, la Procura Federale deferiva i soggetti indicati in titolo a questa Commissione Disicplinare per le violazioni loro ascritte e riportate in oggetto. Alla riunione è presente il Rappresentante della Procura Federale mentre per i deferiti nessuno è comparso. Il rappresentante della Procura insisteva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo per il calciatore PACETTI MARCO la squalifica per 2 anni, per il Sig. SERRA PASQUALE l’inibizione per 6 mesi, per il Sig. PENNESE AURELIO l’inibizione per 2 anni e per la Società SEGNI 2 punti di penalizzazione ed € 1.200 di ammenda. La Commissione Disciplinare ritiene, innanzitutto, che i fatti ascritti siano documentalmente provati e concretizzino le violazioni contestate rispettivamente, per le più volte esposte motivazioni , di quella dell’art. 10 comma 6 del C.G.S., che si applica esclusivamente ai tesseramenti e trasferimenti di calciatori extracomunitari ottenute con la fraudolenta alterazione dello status di cittadinanza e con l’utilizzazione di tali soggetti che comunque non abbiano titolo a prendere parte alla gara. Va quindi fissata la sanzione per i deferiti, ed in tal senso la Commissione ritiene di non poter considerare la circostanza che il calciatore abbia assicurato alla società il suo stato libero, assicurazione rilevatasi del tutto infondata alla prova dei fatti, come accaduto per il calciatore PACETTI MARCO che partecipava illegittimamente ad un solo incontro del 4.9.2011 contro la Società BORGO PODGORA. Pertanto, va comminata, a parere di questo Organo di Giustizia Sportiva, una sanzione pari al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità del campionato. Nel caso di specie, è evidente l’irregolarità commessa, in quanto il calciatore in questione ha partecipato attivamente allegare oggetto del deferimento e che quindi non possa che applicarsi , per giurisprudenza consolidata, la sanzione della penalizzazione di un punto in classifica per ogni gara a cui ha preso parte, a carico della Società SEGNI, così come richiesto dalla Procura Federale, mentre appaiono eccessive le sanzioni richieste in applicazione della pena edittale prevista dall’art. 10 comma 6 del C.G.S. Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, ad eccezione di quella relativa all’art. 10 comma 6 del C.G.S.; e di applicare al calciatore PACETTI MARCO la squalifica per 2 gare, al Presidente SERRA PASQUALE 1 mese di inibizione; 1 mese di inibizione al Dirigente Accompagnatore AURELIO PENNESE; 1 punto di penalizzazione a carico della Società SEGNI da scontare nella corrente stagione sportiva 2011/2012 e l’ammenda di € 1.000 a carico della stessa. Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo da quello della comunicazione. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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