COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it – www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’ARBITRO PIERPAOLO GARGIULO – TESSERATO AIA SEZ. ROMA 2 – PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 40 COMMI 2 E 3 LETT. H) E COMMA 4 LETT. D) DEL REGOLAMENTO AIA, DELLA SIG.RA FRANCESCA DEL GIUDICE, TESSERATA DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS PILASTRO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.lnd.it - www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 162/LND dell’8/3/2012 DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELL’ARBITRO PIERPAOLO GARGIULO – TESSERATO AIA SEZ. ROMA 2 – PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S., CON RIFERIMENTO ALL’ART. 40 COMMI 2 E 3 LETT. H) E COMMA 4 LETT. D) DEL REGOLAMENTO AIA, DELLA SIG.RA FRANCESCA DEL GIUDICE, TESSERATA DELLA SOCIETA’ A.S.D. VIRTUS PILASTRO PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 2 DEL C.G.S. A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, a seguito di quanto pubblicato sul C.U. n. 140 del 5.5.2011 – delibera della Commissione Disciplinare, relativamente alla gara di Calcio a 5 Serie D dell’11.3.2011, VIRTUS PILATRO – ASSOCIAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI, trasmetteva gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti del caso. Dalle indagini esperite, è risultato che l’arbitro della gara PIERPAOLO GARGIULO, ascoltato dal Collaboratore della Procura Federale, ammetteva di aver fatto partecipare all’incontro il calciatore BONIFAZI PATRIZIO, iscritto nella distinta della squadra ASSOCIAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI, senza averlo identificato, pur non conoscendolo, e che confessava di aver reso la dichiarazione con la quale ammetteva l’errore sottoscrivendolo e consegnandolo alla Sig.ra FRANCESCA DEL GIUDICE, Dirigente della Soc. VIRTUS PILASTRO. In considerazione di quanto sopra, l’incaricato delle indagini riteneva il comportamento dell’arbitro passibile di deferimento, per aver violato alcuni obblighi, i cui effetti si sono prodotti nei confronti di tesserati della F.I.G.C., rientrando tali violazioni nella giurisdizione degli Organi di Giustizia Sportiva. Riteneva deferito anche il Dirigente accompagnatore, non esente da responsabilità, per avere avvicinato l’arbitro e per avergli fatto sottoscrivere il documento prodotto al Giudice Sportivo in sede di reclamo, così minando la terzietà del direttore di gara. Conseguentemente l’Organo Requirente deferiva anche la Società VIRTUS PILASTRO oggettivamente responsabile in relazione alla condotta ascrivibile al proprio tesserato. Alla riunione indetta dalla Commissione Disciplinare era presente il Rappresentante della Procura Federale, mentre per i deferiti nessuno era comparso né pervenivano memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo per l’arbitro PIERPAOLO GARGIULO la sospensione di mesi 4; per la Sig.ra DEL GIUDICE FRANCESCA l’inibizione per mesi 2 e per la Società VIRTUS PILASTRO € 500 di ammenda. Questa Commissione Disciplinare, dalla lettura degli atti prodotta in via istruttoria, ha accertato in modo inequivocabile la responsabilità dei deferiti, così come contestata dalla Procura. Tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte, e di applicare all’arbitro PIERPAOLO GARGIULO la sospensione per mesi 4, alla Sig.ra FRANCESCA DEL GIUDICE 2 mesi di inibizione e alla Società VIRTUS PILASTRO € 500 di ammenda. Le sanzioni irrogate decorrono dal primo giorno successivo da quello della comunicazione. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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