COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 08/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 44 – Procura Federale – Deferimento del signor Paolo Pastorino, presidente A.S.D. Arenzano F.C., per violazione dell’art. 1/1 CGS e dell’A.S.D. Arenzano F.C. per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 08/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 44 - Procura Federale - Deferimento del signor Paolo Pastorino, presidente A.S.D. Arenzano F.C., per violazione dell'art. 1/1 CGS e dell'A.S.D. Arenzano F.C. per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS. Con provvedimento del 14 dicembre 2011 il Procuratore Federale ha deferito, innanzi alla Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, il signor Paolo Pastorino, all’epoca dei fatti presidente dell’ASD Arenzano F.C., per rispondere delle violazioni degli art. 1 comma 1 e 8 commi 9 e 10 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 11 N.O.I.F. per non aver ottemperato, entro trenta giorni, alla decisione della Commissione Accordi Economici n. 131 del 6.7.2011 emessa a seguito del contenzioso tra la predetta società e il calciatore Luigi Rizzotto. La Società ASD Arenzano F.C. per responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS per la condotta ascritta al suo presidente. Sono presenti all’odierna riunione l’avv. Marco Stefanini in rappresentanza della Procura Federale e il signor Alberto Garetto, segretario con delega di rappresentanza della Società ASD Arenzano F.C. All’inizio della riunione la Società ASD Arenzano F.C, tramite il segretario Alberto Garetto, ha depositato istanza d’applicazione di sanzioni a’ sensi dell’art. 23 CGS; in proposito la Commissione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza: La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che prima dell’inizio del dibattimento, l’ASD Arenzano F.C., per il tramite del suo segretario signor Alberto Garretto, munito di delega di rappresentanza della società sul foglio di censimento dell’attuale annata sportiva 2011-2012, ha depositato istanza di applicazione di sanzioni a’ sensi dell’art. 23 CGS [pena base sanzione di punti due di penalizzazione nel corrente campionato di eccellenza e ammenda di € 900,00 ridotti a’ sensi dell’art. 23 CGS rispettivamente a un punto di penalizzazione e ad ammenda di € 600,00]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto che l’art. 23 CGS secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1 comma 1 CGS possono accordarsi con la Procura Federale, prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23 comma 2 CGS secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone 50/ 34 l’applicazione con ordinanza non impugnabile che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue; per questi motivi dispone l’applicazione, a carico dell’ASD Arenzano F.C. delle sanzioni di un punto di penalizzazione (da scontarsi nella corrente stagione sportiva) e dell’ammenda di € 600,00. Dichiara chiuso il procedimento nei confronti dei suddetti. Il dibattimento prosegue per la parte riguardante il signor Paolo Pastorino all’epoca dei fatti presidente dell’ASD Arenzano F.C. Dall’esame del carteggio allegato all’atto di deferimento emerge “per tabulas” quanto contestato (e più sopra riportato) al signor Paolo Pastorino, assente alla presente riunione, talché alla Commissione Disciplinare non resta che determinarne la sanzione e in accoglimento di quella richiesta dalla Procura Federale gli infligge l’inibizione temporanea per mesi sei. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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