• Stagione sportiva: 2011/2012
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°54 del 8 marzo 2012
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 21/12/2011 (prot. n.4120/1422pf
10-11/GR/mg) nei confronti di:
– PORCARO Giuseppe
– USD IMPERIAL FOGGIA
per rispondere
il sig. PORCARO Giuseppe
Presidente della società IMPERIAL FOGGIA, per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., per
aver contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità avendo disconosciuto deliberatamente
la propria firma sull’accordo economico stipulato con l’allenatore Alfredo BERTOZZI per la
stagione sportiva 2009 – 2010.
la società U.S.D. IMPERIAL FOGGIA
a titolo di responsabilità diretta, conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 comma 1 del
Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente.
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N°54 del 8 marzo 2012
DELIBERA DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
promosso dal Procuratore Federale della F.I.G.C. con atto del 21/12/2011 (prot. n.4120/1422pf
10-11/GR/mg) nei confronti di:
- PORCARO Giuseppe
- USD IMPERIAL FOGGIA
per rispondere
il sig. PORCARO Giuseppe
Presidente della società IMPERIAL FOGGIA, per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., per
aver contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità avendo disconosciuto deliberatamente
la propria firma sull’accordo economico stipulato con l’allenatore Alfredo BERTOZZI per la
stagione sportiva 2009 - 2010.
la società U.S.D. IMPERIAL FOGGIA
a titolo di responsabilità diretta, conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 comma 1 del
Codice di Giustizia Sportiva, per le violazioni ascritte al proprio Presidente.
FATTO
Con delibera del 4/4/2011 il Collegio arbitrale c/o la LND condannava la società USD IMPERIAL
FOGGIA, a corrispondere al sig. Alfredo BERTOZZI la complessiva somma di € 1.520,00, così
composta, quanto a € 1.500,00 importo relativo a quanto dovuto per le ultime 5 rate del premio di
tesseramento per la Stagione Sportiva 2009/2010 e € 20,00 a titolo di interessi equitativamente
calcolati dichiarando altresì inappellabile ed immediatamente esecutiva la delibera medesima.
Dalla istruttoria espletata dalla Procura Federale risultava pienamente comprovata attraverso
l’esame e la comparazione delle firme apposte sul documento di cui viene disconosciuta
l’autenticità con altri documenti (accordo economico stipulato con l’allenatore Alfredo BERTOZZI)
recanti la firma del Presidente PORCARO quali le richieste di tesseramento dei calciatori MARINI
Francesco e RECAPITO Salvatore, la richiesta di emissione di tessera di tecnico e il foglio di
censimento 2009/2010.
Ritenuto pertanto ravvisabile una condotta lesiva dei fondamentali principi di lealtà correttezza e
probità cui sono tenuti tutti i tesserati della Federazione Italiana Giuoco Calcio la Procura Federale
con la nota succitata del 21/12/2011 deferiva a questa Commissione le parti innanzi menzionate
per rispondere delle violazioni e degli addebiti loro mossi.
Verificata la regolarità delle contestazioni e delle comunicazioni di rito, la Commissione Disciplinare
Territoriale Puglia, disponeva con racc. a.r. del 31/1/2012, la convocazione delle parti succitate,
dinanzi a sé per l’udienza del giorno 27 febbraio 2012 alla quale compariva solo l’avv. Giuseppe
Monaco per la Procura Federale, rimanendo assenti la società USD IMPERIAL FOGGIA e il sig.
Giuseppe PORCARO il quale in data 14 febbraio 2012 inviava deduzioni scritte, ancorché non
sottoscritte, di cui si dava lettura.
Dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale, prendeva la parola l’avv. Monaco per la Procura
Federale il quale preliminarmente rimarcava quanto dal Procuratore Federale evidenziato con l’atto
di deferimento succitato del 21/12/2011 e cioè che il deferimento era stato proposto nonostante
l’attuale stato di inattività della Società Sportiva in parola, che, in quanto tale, non facendo di per sé cessare l’affiliazione alla FIGC, non era ostativo alla declaratoria di responsabilità per le violazioni contestate sia in capo alla stessa che al suo Presidente precisando che tali soggetti potranno scontare le sanzioni che verranno irrogate, allorquando detto stato di inattività verrà a cessare ed il sig. Giuseppe PORCARO dovesse nuovamente tesserarsi per qualsivoglia compagine
appartenente all’Ordinamento Federale.
Ciò premesso l’avv. Monaco chiedeva affermarsi la responsabilità dei deferiti ed infliggersi agli
stessi le seguenti sanzioni:
- per il sig. Giuseppe PORCARO la inibizione di anni uno;
- per la USD IMPERIAL FOGGIA l’ammenda di € 2.000,00.
La Commissione Disciplinare Territoriale si riservava di decidere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La documentazione acquisita agli atti del presente procedimento non consente di revocare in
dubbio la fondatezza degli addebiti mossi ai deferiti e quindi va affermata la loro responsabilità e
vanno puniti come da dispositivo ancorché risultino - allo stato - cessate l’affiliazione alla FIGC
della USD IMPERIAL FOGGIA e la funzione di presidente del sig. Giuseppe PORCARO.
Va infatti condivisa l’affermazione della Procura Federale secondo cui le sanzioni da questa
Commissione inflitte come da dispositivo, potranno in futuro trovare esecuzione allorché la USD
IMPERIAL FOGGIA dovesse far cessare la sua inattività ed il sig. Giuseppe PORCARO dovesse
nuovamente tesserarsi per altre compagini appartenenti all’ordinamento federale.
P.T.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale Puglia dichiara:
- affermarsi la responsabilità dei deferiti per le violazioni loro contestate e per l’effetto
infliggersi le seguenti sanzioni:
- per il sig. Giuseppe PORCARO la inibizione di anni uno;
- per la USD IMPERIAL FOGGIA l’ammenda di € 2.000,00.
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– PORCARO Giuseppe
– USD IMPERIAL FOGGIA
per rispondere
il sig. PORCARO Giuseppe
Presidente della società IMPERIAL FOGGIA, per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., per
aver contravvenuto ai principi di lealtà correttezza e probità avendo disconosciuto deliberatamente
la propria firma sull’accordo economico stipulato con l’allenatore Alfredo BERTOZZI per la
stagione sportiva 2009 – 2010.
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a titolo di responsabilità diretta, conseguente, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4 comma 1 del
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