DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N°111 del 14/03/2012 CAMPIONATO SERIE D DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO gara del 26/ 2/2012 CALCIO ACRI – CITTANOVA INTERPIANA C.
DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd.it e sul
Comunicato Ufficiale N°111 del 14/03/2012
CAMPIONATO SERIE D
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
gara del 26/ 2/2012 CALCIO ACRI - CITTANOVA INTERPIANA C.
Il Giudice Sportivo,
letti gli atti osserva:
la società CITTANOVA INTERPIANA con comunicazione trasmessa al Dipartimento Interregionale assume che la mancata
presentazione della propria squadra sul campo del CALCIO ACRI per la disputa della gara di cui all'oggetto è dipesa da una causa
di forza maggiore, e precisamente da un'avaria al veicolo che trasportava i calciatori, così come documentato dalla polizia stradale di
Palmi con attestazione del 2 marzo 2012. Ciò precisato, va rilevato che l'art. 55 delle N.O.I.F. - mancata partecipazione alla gara per
causa di forza maggiore - nello stabilire che la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice
Sportivo, precisa che il procedimento innanzi a detto Giudice è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice
di Giustizia Sportiva. Nel caso in esame la CITTANOVA INTERPIANA si è limitata a trasmettere al Dipartimento Interregionale la
comunicazione di cui si è detto in precedenza, comunicazione peraltro neppure inviata all'altra società, senza rispettare in alcun
modo le modalità procedurali di cui all'art. 55 sopra citato.
Il mancato rispetto di dette modalità preclude a questo Giudice di esaminare nel merito la questione dedotta dalla società con le
conseguenze di cui all'art. 53, 2° comma delle N.O.I.F..
P.Q.M.
- infligge alla CITTANOVA INTERPIANA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonchè la
penalizzazione di un punto in classifica.