COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 14/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.88 della Società A.S.D. BOCALE CALCIO 1983 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.92 del 26.1.2012 (inibizione del dirigente COGLIANDRO Filippo fino al 25/1/2017).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 14/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.88 della Società A.S.D. BOCALE CALCIO 1983 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.92 del 26.1.2012 (inibizione del dirigente COGLIANDRO Filippo fino al 25/1/2017). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentiti il rappresentante della Società reclamante e l’arbitro a chiarimenti; RILEVA Il Giudice Sportivo ha comminato la sanzione impugnata per entrata abusiva in campo durante la gara e proteste per le decisioni arbitrali ed, a fine gara, per comportamento decisamente offensivo e minaccioso verso l’arbitro e per atti violenti nei confronti delle stesso, opportunamente specificati. La reclamante lamenta che la sanzione inflitta al dirigente Cogliandro Filippo non sia proporzionata ai fatti effettivamente accaduti. In sostanza, che non ci sia stato alcun contatto fisico tra lo stesso e l’arbitro a fine partita, ma solo il tentativo, bloccato, da parte dei presenti. L’arbitro, sentito nell’odierna seduta, ha integralmente confermato il referto. Considerato che il referto arbitrale indica con estrema precisione tutte le varie fasi del tentativo di aggressione e dell’aggressione compiuta con atti si violenza non giustificabile di per sé; che è da considerarsi fatto non tollerabile e contrario ad ogni principio di lealtà sportiva far degenerare in atti di violenza ogni discussione o richiesta nei confronti di chiunque nel corso di una gara sportiva e/o all’inizio ed alla fine della medesima; ritenuto che l’atto di violenza ha comportato delle conseguenze di natura non lesiva e che, pertanto, la sanzione inflitta dal primo giudice deve essere congruamente ridotta; P.Q.M. riduce l’inibizione a carico di COGLIANDRO Filippo fino al 25 GENNAIO 2016 e dispone accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.
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