COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 14/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.102 della Società G.S. ANTONIMINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 104 del 16.2.2012 (inibizione del dirigente FILIPPONE Domenico fino al 30.9.2012, inibizione del dirigente FILIPPONE Aurelio fino al 15.4.2012).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 14/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO nr.102 della Società G.S. ANTONIMINA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n° 104 del 16.2.2012 (inibizione del dirigente FILIPPONE Domenico fino al 30.9.2012, inibizione del dirigente FILIPPONE
Aurelio fino al 15.4.2012).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
rilevato che la sanzione come sopra inflitta dal primo giudice a carico dei dirigenti Filippone Domenico, già inibito fino al 30.6.2012,
e Filippone Aurelio è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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