COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 14/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.104 della Società A.S.D. NUOVA TROPEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale Nr.48 del 16.2.2012 (punizione sportiva della perdita della gara Galatro – Nuova Tropea del 22.01.2012 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 50,00, revisione della squalifica del calciatore La Torre Giuseppe).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 14/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.104 della Società A.S.D. NUOVA TROPEA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale Nr.48 del 16.2.2012 (punizione sportiva della perdita della gara Galatro – Nuova Tropea del 22.01.2012 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 50,00, revisione della squalifica del calciatore La Torre Giuseppe). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita il rappresentante della Società reclamante; RILEVA la ASD Nuova Tropea impugna la punizione sportiva della perdita della gara del 22.1.2012 Galatro – Nuova Tropea per 0-3 e l’ammenda di € 50,00, chiedendone la ripetizione ed argomentando che l'arbitro non avrebbe posto in essere, come da regolamento, tutti i tentativi possibili per riprendere il gioco e che, comunque, non sussistevano le condizioni oggettive per interrompere la gara. La stessa gara è stata già sottoposta all'attenzione di questa commissione a seguito del reclamo n.83/2012 proposto dalla società Nuova Tropea con riferimento alle squalifiche inflitte a suoi tesserati, tra i quali il capitano La Torre Giuseppe, incolpato di aver spinto l'arbitro contro un muro e di averlo colpito con un pugno al torace. L'episodio ha causato l'interruzione definitiva della gara, in quanto, a causa del forte dolore che gli impediva di respirare, il direttore di gara veniva soccorso dal 118 e trasportato all'Ospedale di Polistena per accertamenti, come da certificato medico allegato. Alla seduta del 20/2/2012 l'arbitro ha ribadito, con ulteriore dovizia di particolari, tutto quanto scritto nel referto e la commissione, pur con una riduzione della squalifica, ha riconosciuto la responsabilità del calciatore La Torre per i fatti descritti in referto (C.U. n.106 del 22/2/2012). Ciò premesso, deve innanzitutto dichiararsi inammissibile, in quanto relativa ad una pronuncia coperta da giudicato, la richiesta di revisione della squalifica del calciatore La Torre, con comunicazione del nominativo di altro calciatore. La questione è già stata esaminata e decisa nel merito. Inoltre non è impugnabile l’ammenda di € 50,00 ai sensi dell’art.45, comma 3, punto d C.G.S.. Riguardo alla interruzione della gara, la reclamante, riproponendo sostanzialmente i medesimi motivi del precedente ricorso, non espone argomentazioni tali da poter inficiare quanto riferito dall'arbitro e, pertanto, il reclamo va rigettato. Ribadendo che nel sistema del diritto sportivo il referto arbitrale fa piena prova dei fatti e delle circostanze in esso riportate (art. 35, comma 1, C.G.S.), tanto più che l'arbitro ha confermato davanti a questa commissione che non era in condizione di proseguire la direzione della gara, tanto da necessitare dell'intervento del 118, chiamato dai Carabinieri che avevano constatato le sue precarie condizioni di salute. P.Q.M. -dichiara inammissibile il reclamo quanto al capo relativo alla revisione della squalifica del calciatore LA TORRE Giuseppe; - dichiara non impugnabile l’ammenda di € 50,00; - rigetta il reclamo nel resto e dispone incamerarsi la tassa.
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