COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 14/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO nr.105 della Società U.S. SCANDALE 1976 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone cui al Comunicato Ufficiale nr.31 del 1.3.2012 (squalifica del calciatore MARAZZITA Domenico per QUATTRO gare).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 14/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO nr.105 della Società U.S. SCANDALE 1976
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone cui al Comunicato
Ufficiale nr.31 del 1.3.2012 (squalifica del calciatore MARAZZITA Domenico per QUATTRO gare).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
ritenuto che dalla attenta lettura del referto risulta in maniera chiara ed inequivoca che la condotta del calciatore Marazzita
Domenico configura la responsabilità per comportamento reiterato offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara, come
correttamente qualificato dal giudice sportivo;
considerato che la sanzione inflitta dal primo giudice è congrua ed adeguata;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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