COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 14/03/2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO n.108 della Società A.S.D.FIUMEFREDDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale nr.24 del 23.2.2012 (squalifica del calciatore BRUNO Giuseppe per QUATTRO giornate, squalifica del calciatore PORCO Mauro per TRE giornate).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 116 DEL 14/03/2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO n.108 della Società A.S.D.FIUMEFREDDO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato
Ufficiale nr.24 del 23.2.2012 (squalifica del calciatore BRUNO Giuseppe per QUATTRO giornate, squalifica del calciatore
PORCO Mauro per TRE giornate).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed i reclami;
sentito l’arbitro a chiarimenti, il quale ha integralmente confermato il referto;
preliminarmente disposta la riunione dei reclami della società ASD Guaranum e della società ASD Fiumefreddo, per evidenti
ragioni di connessione oggettiva;
RILEVA
dal referto arbitrale emerge che al 20° del 2° tempo scoppiava una rissa, conseguente alla reciproca espulsione dei calciatori
Leonetti Luigi della società Guaranum e Bruno Giuseppe della società Fiumefreddo, che si colpivano a vicenda con uno schiaffo;
che la rissa vedeva coinvolti i calciatori di entrambe le società, tra i quali il direttore di gara riconosce ed indica il calciatore del
Guaranum Caruso Michele e del Fiumefreddo Porco Mauro, che si colpivano con schiaffi e pugni.
Nel suo rapporto il Commissario di campo ha aggiunto che il calciatore n.9 del Guaranum (Caruso Michele) colpiva violentemente il
calciatore n.10 (Gerace Giovanni) del Fiumefreddo, provocandogli la lesione del labbro inferiore; e che durante la concitata rissa
hanno tenuto un comportamento improprio i calciatori n.5 e n.9 del Guaranum, e i calciatori del Fiumefreddo nn.ri 5, 9, 3 e 6, che
invece di calmare gli animi alimentavano l'episodio.
Quindi, tornata la calma grazie all'intervento delle forze dell'ordine e dei dirigenti, il direttore di gara invitava le squadre a rientrare in
campo, poiché a suo parere sussistevano le condizioni per poter riprendere il gioco.
A questo punto il dirigente accompagnatore della società Guaranum comunicava all'arbitro che i calciatori di tale società non
intendevano riprendere il gioco, costringendo il direttore di gara a decretare la fine della gara.
La società Guaranum chiede la revoca del provvedimento impugnato, con ripetizione della gara e annullamento della
penalizzazione del punto in classifica e della ammenda, giustificando il rifiuto a riprendere il gioco dopo la rissa, perché a suo dire
mancavano i presupposti per poter riprendere la gara, che sarebbe stata giocata in un clima di nervosismo con atteggiamenti
irriguardosi e scontri verbali tra calciatori e direttore di gara.
Si rileva che tale affermazione è smentita dal rapporto del commissario di campo ove si specifica che il comportamento delle
squadre è stato corretto, tranne che nell'episodio della rissa e che, in ogni caso, il rifiuto di riprendere il gioco è ingiustificabile,
poiché è compito del direttore di gara valutare, con giudizio insindacabile, se sussistano o meno le condizioni per poter riprendere
la gara.
Per tale motivo, sul punto la decisione del primo giudice è corretta e va confermata.
Per quanto riguarda le squalifiche inflitte ai calciatori, deve ribadirsi la valenza di prova privilegiata al rapporto arbitrale, e quindi la
differenza delle sanzioni inflitte ai calciatori protagonisti dell'episodio scatenante della rissa, che ha causato la sospensione
temporanea della gara, rispetto a quelle applicate agli altri protagonisti della mischia.
Le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate alla natura ed alla entità dei fatti accertati.
P.Q.M.
rigetta i reclami e dispone incamerarsi le tasse.
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