COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 87 del 15 marzo 2012 Delibere del Giudice Sportivo RECLAMO HERAJON – GARA FUTURA / HERAJON DEL 26/2/2012
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 87 del 15 marzo 2012
Delibere del Giudice Sportivo
RECLAMO HERAJON – GARA FUTURA / HERAJON DEL 26/2/2012
Il G.S.T., sciogliendo la riserva di cui al C.U. 91 dell’1/3/2012, visto il reclamo proposto, rileva
preliminarmente l’inammissibilità dello stesso, per mancata sottoscrizione da parte del Presidente
p.t. Invero, la società ricorrente avrebbe conferito mandato ad un procuratore legale, per la
proposizione del ricorso che ci occupa, conferendo procura a margine dell’atto comunicato al
Giudice Sportivo Territoriale. Il ricorso, nel testo indica il procuratore Avv. Rosario Buccella, quale
procuratore di Nicola Palladino in qualità di Presidente della società Herajon, ma non specifica in
virtù di quale rapporto ed in forza di quali atti giustificativi egli abbia conseguito tale qualità, né nel
testo del ricorso vi è indicato il potere di rappresentanza in virtù del quale il professionista agisce,
tale da giustificare la sottoscrizione dell’atto. Il ricorso proposto richiede che sia conferita al
difensore procura speciale alle liti, sicché, il ricorrente che intenda farsi rappresentare da un terzo, a dichiarare nell’atto e nella procura alle liti sia il fatto che il soggetto agente che opera in sua
rappresentanza, sia la natura del rapporto dal quale il procuratore deriva i suoi poteri. Nella specie
nulla risulta di tutto ciò, né risulta provato alcun collegamento fra la parte titolare dei diritti azionati e colui che ha proposto il ricorso. Considerato che tale omissione, ai sensi dell’art. 24, comma 9
C.G.S., preclude l’esame del gravame nel merito; il ricorso è nullo ed inammissibile ai sensi dell’art.
4, comma VII, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti, perché proposto da soggetto che appare estraneo al titolare dei diritti controversi. Per tali motivi;
DELIBERA
di dichiarare inammissibile il reclamo; di omologare il risultato acquisito sul campo: Futura–Herajon 1–1; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.